L'avv.Romano replica all'avv.Besani di Caianiello

Egregio direttore, Lette le debite precisazioni del collega Besani in merito alla avvenuta pubblicazione della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione mi vedo costretto a dover replicare su alcuni punti specifici : 1) nei richiamati tre gradi di giudizio,sino ad ora celebrati,come richiamato dal difensore del signor Caianello,il Suoremo Collegio ha definito come "INCONTROVERTIBILE "la circostanza relativa alla avvenuta costrizione perpetrata dall'imputato ,in danno del Paggiaro,non ...

Egregio direttore, Lette le debite precisazioni del collega Besani in merito alla avvenuta pubblicazione della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione mi vedo costretto a dover replicare su alcuni punti specifici : 1) nei richiamati tre gradi di giudizio,sino ad ora celebrati,come richiamato dal difensore del signor Caianello,il Suoremo Collegio ha definito come "INCONTROVERTIBILE "la circostanza relativa alla avvenuta costrizione perpetrata dall'imputato ,in danno del Paggiaro,non solo all'indebito pagamento ( visto che non la si può definire "tangente")della complessiva somma pari ad € 250.000),con preciso riferimento temporale circa le due tranche versate,ma anche alla nomina dell'architetto Miano quale progettista dei lavori eseguiti sull'area " ex Maino" La Cassazione si spinge addirittura oltre precisando come sulle circostanze di fatto di cui sopra sussista una DOPPIA CONFORME,senza lasciare spazio a fraintendimento alcuno; 2)sulla personalità della persona offesa ,mi limito a rilevare come ,a tutt'oggi,il signor Paggiaro risulti essere incensurato,circostanza,fra le altre cose,evidenziata dall'avvocato Ciccorrela,oggi difensore dell'architetto Miano,in altro procedimento,celebrato avanti il tribunale di Como,nella qualità di precedente difendere del signor Paggiaro peraltro conclusosi con assoluzione di quest'ultimo. Detta circostanza è stata,peraltro ,acclarata nei gradi di giudizio già celebrati dalla Magistratura giudicante. A ciò si aggiunga come vane siano risultate le molteplici eccezioni proposte dalle difese degli imputati, dirette al l'esclusione della costituita parte civile in tutti e tre i gradi di giudizio,risultando ,come per gli imputati,non definita,in maniera assoluta,la qualificazione è/o quantificazione del danno subito dalla persona offesa,ad oggi ammontante ad € 125.000. Nel pieno rispetto del fondamentale principio del garantismo non ci si permette di puntare il dito contro alcuno degli imputati,certo è che non si può far passare per carnefice,colui il quale risulti essere stato,ad oggi,vittima di un sopruso,comunque lo si voglia definire da un punto di vista strettamente giuridico. Tanto Le dovevo. Con i migliori Saluti. Avv. Pietro Romano.