Agenzia Formativa Varese, forti perplessità del CUB

Le perplessità del CUB sulle esternazioni della dirigenza, sono presenti nel comunicato allegato alla presente e che si può scaricare per leggerlo.

Comunicato sindacale personale provinciale assegnato all agenzia formativa

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Al Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzì Al Presidente dell'Agenzia Formativa Dott.ssa Marina Rossignoli Al Direttore dell'Agenzia Formativa Dott. Giuseppe Millefanti Alla RSU Ai lavoratori provinciali In servizio presso l'Agenzia Formativa Varese, 25 Settembre 2018 Oggetto: Personale provinciale in servizio presso l'Agenzia Formativa. Con la presente intendiamo esplicitare formalmente le nostre valutazioni in ordine alla procedura di trasferimento del personale dalla Provincia all'Azienda speciale Agenzia Formativa, da tempo all'ordine del giorno dell'attività amministrativa della Provincia. Una nostra presa di posizione appare opportuna alla luce delle iniziative intraprese dalla Direttrice Generale e Segretaria Generale della Provincia di Varese, dopo il parere contrario espresso dalla maggioranza dei lavoratori (34 su 51) alla pre-intesa sottoscritta il 7 giugno 2018. Ci riferiamo alla proposta di riapertura delle trattative su basi diverse e migliorative formulata dalla Direttrice Generale in un apposito incontro con i dipendenti il 6 settembre 2018, peraltro già esposte nella riunione trattante del 7 luglio, ovvero: • reintegro in Provincia del personale in caso di cessata attività dell'Agenzia, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; • riassunzione del personale che ne faccia richiesta entro 5 anni dal trasferimento, nei limiti del piano assunzionale, dello strumento di programmazione e nel rispetto del quadro normativo e contrattuale vigente al momento della riassunzione; • possibilità di prevedere procedure per il trasferimento di parte del personale ad altre Società partecipate della Provincia. Ci riferiamo anche all'iniziativa di alcuni dipendenti (25 su 51) che, facendo proprie queste aperture, hanno chiesto di riaprire il tavolo trattante. Come rappresentanti RSU CUB e come O.S. CUB, siamo stati sempre chiari nel dichiarare la nostra più completa disponibilità a sottoscrivere un accordo purché garantisse senza ombre di dubbio i diritti dei lavoratori, sia in termini economici che giuridici, con particolare riferimento alla certezza del posto di lavoro e al riconoscimento della funzione docente e la relativa declaratoria, in riferimento al CCNL della Formazione Professionale. Così come l'assenza di tali “requisiti”, imprescindibili, ci aveva impedito di sottoscrivere la pre-intesa, notiamo che alcun reale e significativo passo avanti è rinvenibile nelle proposte enunciate dalla Segretaria, per i seguenti motivi. Circa l’effettività – nella ipotesi di cessazione – delle garanzie di reintegro del personale nell’organico della Provincia, occorre segnalare come il legislatore nazionale abbia disciplinato la fattispecie nel caso delle società partecipate (con partecipazione di controllo) e come le relative regole siano mutuabili per il caso delle Aziende Speciali, qual è attualmente l’Agenzia Formativa (cfr. Statuto di aprile 2017), in ragione delle finalità di contenimento della spesa pubblica espresse, tra le altre disposizioni, dall’art. 147-quater TUEL. Si fa riferimento all’art. 19 D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate - TUSP) che al comma 8 così dispone: “Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di re internalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società”. Come si evince dallo stesso dato letterale, non vi è alcun automatismo ai fini del riassorbimento del personale in caso di re internalizzazione. Anzi, l’accento viene posto sul rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese del personale, tanto che la facoltà di riassorbimento (che costituisce un obbligo solamente laddove lo stesso Ente locale intenda procedere a nuove assunzioni) può essere disposto “solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata”. Tale rischio diviene ancora più concreto in quanto l’Agenzia Formativa, in ragione del mancato trasferimento di personale da parte della Provincia, ha assunto personale a tempo indeterminato. Con specifico riferimento ai dipendenti dell’Ente locale che dovrebbero transitare nell’Azienda Speciale, poi, è senz’altro applicabile il criterio che subordina il ricorso alle “facoltà assunzionali disponibili” alla preventiva dimostrazione che in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima e siano state trasferite anche le correlate risorse stipendiali, con conseguente riduzione della dotazione organica e dei relativi fondi per l’Ente locale di provenienza. Le preoccupazioni più volte espresse da noi e dal personale appaiono quindi fondate in quanto nessuna intesa può garantire il riassorbimento del personale transitato dall’Ente locale all’ente da questo partecipato, in quanto detto riassorbimento resta condizionato ai vincoli sopra indicati. Un altro elemento su cui vogliamo esprimere chiaramente le nostre valutazioni è la permanenza, a 10 anni dalla costituzione dell'Agenzia, dell'obbligatorietà del trasferimento del personale. In primo luogo, l’art. 3, comma 30, L. n. 244/2007, fissa la regola che alla costituzione di una società o di un ente strumentale per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici deve corrispondere l’adeguato trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti. La disposizione, dunque, prescrive che l’ente strumentale abbia in dote non solo il personale necessario, ma anche tutte quelle correlate risorse che sono rappresentate dalle disponibilità di fondi (per pagare le retribuzioni del personale e dei collaboratori esterni e per finanziare le attività di formazione e orientamento con adeguato materiale didattico) e dalle dotazioni strumentali (immobili ove sono ubicati i laboratori e le aule). Il trasferimento del personale in assenza del trasferimento delle risorse correlate e adeguate per lo svolgimento della funzione cui è preposta l’Agenzia appare quindi in aperto contrasto con i dettami legislativi. Anche il riferimento al trasferimento d’azienda secondo la disciplina dell’art. 2112 c.c. appare impreciso: per la giurisprudenza lavoristica non può darsi il caso di cessione o trasferimento d’azienda che implichi esclusivamente o prevalentemente il trasferimento delle risorse umane e non anche dei beni e strumenti aziendali. Nel caso dell’esternalizzazione di un servizio, che viene perciò affidato a un ente strumentale (nella fattispecie, secondo il modulo gestorio in house, essendo l’Agenzia Formativa un’azienda speciale della Provincia di Varese, senza la partecipazione di altri soggetti), non ricorre l’ipotesi civilistica della cessione/trasferimento d’azienda, bensì quella pubblicistica compiutamente disciplinata dall’art. 114 TUEL e, per quanto attiene al transito del personale, dall’art. 31 del TU Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), che fa sì riferimento all’art. 2112 c.c. ma solo nel senso proprio della disposizione, che è quello del “mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda”. In altre parole, il richiamo alla disposizione civilistica non può valere a legittimare un trasferimento di risorse limitato al solo personale (il quale comunque per legge conserva i diritti acquisiti) e non esteso anche ai beni e strumenti necessari per il patrimonio aziendale. In conclusione, il trasferimento del personale di cui all’art. 3, comma 30, L. n. 244/2007 è da ritenersi obbligatorio solo a condizione che con i lavoratori siano trasferite anche le risorse finanziarie e strumentali in maniera adeguata. Laddove, come nella fattispecie, il trasferimento coinvolga essenzialmente solo le risorse umane, l’obbligo in questione deve ritenersi violato, in quanto l’Amministrazione provinciale non esternalizza in tal modo il servizio ma solo il personale. Riteniamo opportuno aggiungere che, pur nel multiforme e non sempre coerente assetto dato dal legislatore alla materia, è chiaro l’obiettivo di razionalizzare e contenere la spesa pubblica. Per realizzare tale obiettivo l’esternalizzazione del servizio non può tradursi, come nella vicenda in esame, nel trasferimento di personale dalla Provincia all’Azienda Speciale a distanza di anni dalla sua costituzione. Quest’ultima, infatti, ha assunto nel frattempo propri dipendenti per svolgere il servizio affidatole, venendosi a determinare in tal modo una duplicazione dei costi che, oltre a provocare in prospettiva gravi problemi occupazionali in ipotesi di riassorbimento per re internalizzazione del servizio, comporta oggi una spesa ingiustificata nel bilancio consolidato della Provincia e delle sue partecipate. A nostro avviso un ulteriore elemento di forte incertezza è dato dalla circostanza che, nonostante ripetute richieste, non sia mai stata fornita la documentazione in grado di rassicurare sulle condizioni e sostenibilità del bilancio dell'Agenzia. L'unica risposta, a verbale della seduta del 18 luglio è stata: “le altre Provincie Lombarde stanno tranquillamente sostenendo le varie Agenzie Formative”. Peccato che la Provincia di Varese, a differenza delle altre, sia soggetta alla procedura pluriennale di riequilibrio finanziario per le note vicende (non certo imputabili ai lavoratori bensì ad amministratori e dirigenti), e che proprio il consistente risparmio derivante dal trasferimento del personale all'Agenzia rappresenti la “gallina dalle uova d'oro” per detto risanamento. A ben vedere anche questo contesto finanziario non concorre certo a fornir adeguate garanzie sul reintegro in caso di cessazione dell'Agenzia ! Anche la richiesta di riconoscimento della funzione docente non vi è stato nemmeno un cenno di risposta. Infine, per quanto riguarda le ulteriori tutele promesse al personale che intendesse non transitare all'Agenzia (modifica profilo professionale, riqualificazione ecc.) occorre evidenziare che si tratta di precisi obblighi in capo all'amministrazione già sanciti dal quadro normativo e contrattuale. Come è nostra prassi sindacale valuteremo attentamente, sempre in costante rapporto con i lavoratori, le nuove proposte se (e quando) verranno formalmente presentate dalla delegazione trattante alla parte sindacale. Non nascondiamo però, alla luce di quanto sopra esposto, le nostre forti perplessità circa la possibilità di addivenire ad un accordo che tuteli senza alcun margine di dubbio i lavoratori. In ogni caso anticipiamo sin d'ora che non saremo mai disponibili ad avvallare , con la nostra firma, qualsiasi operazione che presenti profili di illegittimità, sui quali, pertanto, auspichiamo una attenta valutazione anche da parte della delegazione di parte pubblica. Ribadiamo che, per noi, nell'attuale situazione di fatto, l'unica soluzione legittima e praticabile è il mantenimento del personale in distacco funzionale presso l'Agenzia in un ruolo provinciale ad esaurimento. RSU CUB CUB P.I. Provincia di Varese Giuseppe Jursich Indoni Gianluigi Grazioli Alessandro