MASSONERIA/S. BISI CONTRO LA DISCRIMINAZIONE AI MASSONI A SANREMO

[caption id="attachment_42855" align="alignleft" width="300"] SERGIO SARRI PER VARESE PRESS[/caption]
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IN ESCLUSIVA NAZIONALE PER VARESE PRESS, LA DICHIARAZIONE DEL GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITAIA, STEFANO BISI CONTRARIATO DALLA DISCRIMINAZIONE CONTRO I MASSONI A SANREMO Dobbiamo, purtroppo, ancora una volta constatare, stigmatizzare e denunciare l'atteggiamento palesemente discriminatorio operato da alcune amministrazioni pubbliche nei confro...

[caption id="attachment_42855" align="alignleft" width="300"] SERGIO SARRI PER VARESE PRESS[/caption] RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IN ESCLUSIVA NAZIONALE PER VARESE PRESS, LA DICHIARAZIONE DEL GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITAIA, STEFANO BISI CONTRARIATO DALLA DISCRIMINAZIONE CONTRO I MASSONI A SANREMO Dobbiamo, purtroppo, ancora una volta constatare, stigmatizzare e denunciare l'atteggiamento palesemente discriminatorio operato da alcune amministrazioni pubbliche nei confronti degli iscritti alla Massoneria, indipendentemente se essi siano o meno membri del Grande Oriente d'Italia o facciano parte di altre Obbedienze. L'ultimo caso, accaduto a Sanremo, dove sono stati sospesi due impiegati comunali per non aver comunicato la loro iscrizione massonica rappresenta, a nostro avviso, l'ennesima violazione delle leggi esistenti e una vera e propria persecuzione ideologica che non può passare inosservata e non può essere tollerata in un Paese civile e rispettoso delle norme giuridiche volte alla tutela di tutti i cittadini. L'Amministrazione comunale della cittadina ligure, come sembra emergere dagli articoli apparsi sulla stampa, ha proceduto alla sospensione rifacendosi ad un improprio, errato e illegittimo richiamo dell'articolo 5 del d.p.r. 62/2013 in cui si regolamenta in materia di conflitto d'interessi di pubblici dipendenti. La disposizione di cui si parla prevede che “Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’Ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati”. Premesso che ci e' sempre parsa altamente discutibile e ingiustificabile di per se l'esclusione a priori dei partiti e dei sindacati dal precetto in questione (e a Sanremo vengono escluse anche associazioni religiose), crediamo e ribadiamo , alla luce letterale della norma, come la stessa non possa in nessun caso essere riferita in linea generale ed astratta a soggetti che, pur essendo impiegati in enti pubblici, siano allo stesso tempo aderenti a logge facenti parte del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani. Chi procede, scientemente e ideologicamente o meno all'articolazione di simili provvedimenti che hanno presupposti giuridici errati dimentica o forse fa finta di dimenticare che la Massoneria del Grande Oriente d’Italia è un Ordine universale Iniziatico di carattere Tradizionale e Simbolico e che le finalità e gli scopi dei lavori, volti al Perfezionamento dell’Uomo e dell’Umana Famiglia, non hanno ambiti d’interesse all’interno degli Uffici Pubblici. Gli stessi si svolgono regolarmente in ambito privatistico e in forma associativa all’interno delle nostre sedi private. I regolamenti della nostra Istituzione, pubblicati sul sito www.grandeoriented’italia.it, non prevedono l'esistenza di logge o meglio di associazioni aventi "ambiti d'interesse" con gli Uffici Pubblici. Sotto il profilo giuridico, la disposizione dell’art. 5 del DPR 62/2013 deve pertanto riferirsi a soggetti iscritti ad associazioni nate all’interno degli Uffici Pubblici, non di sicuro e in via generale agli scritti al Grande Oriente d'Italia che per la loro attività associativa a carattere iniziatico non possono avere relazioni ed interferenze con l'operato degli Uffici Pubblici. Una diversa interpretazione della disposizione normativa in esame che obbligasse il pubblico dipendente a dichiarare in ogni caso e a prescindere di far parte di associazioni anche a carattere massonico, non sarebbe evidentemente corretta e porterebbe alla presumibile grave violazione da parte di una norma regolamentare (l’art 5 del d.p.r. 62/2013) dei disposti legislativi contenuti nella L. Privacy d.lgs n. 196/2003- (norme di rango superiore nella gerarchia delle fonti del diritto) che prescrivono espressamente come chiunque (quindi anche l’iscritto a una Loggia del G.O.I.) abbia diritto alla protezione dei dati personali (art.1) che nel caso di specie hanno natura “sensibile” trattandosi di convinzioni filosofiche (per tutte si veda T.A.R. Ancona, Marche, Sentenza del 06/08/2003, n. 957) al pari degli aderenti ad associazioni a carattere religioso, politico o sindacale ai sensi dell’art. 4 della stessa legge. Tale normativa garantisce che il trattamento dei dati personali debba essere svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale dell’individuo. L’impropria applicazione della norma regolamentare in questione, comporterebbe anche la lesione della libertà di associarsi liberamente, espressamente prevista dagli art. 2, 3 e 18 della Costituzione Italiana ed un’incomprensibile discriminazione nei confronti degli iscritti a logge Massoniche del GOI rispetto ad altre libere associazioni civili che, come la nostra, non hanno alcun ambito d’interferenza con gli Uffici Pubblici. In ogni caso, lo stesso articolo 5 del d.p.r. 62/2013 prevede (non a caso) che tale norma debba essere applicata nel rispetto della vigente normativa in materia di diritto di associazione, lo si ribadisce, costituzionalmente garantito oltre che dalle norme sopra citate anche dall’art. 12 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo e dall’ art. 8 e 9 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia Europea dei diritti dell’Uomo (Sentenza nelle cause riunite C-203/15 e C-698/2015). In conclusione, il Grande Oriente d'Italia, è pronto a difendere in tutte le sedi i diritti dei propri iscritti che sono cittadini italiani come gli altri e rispettosi della Costituzione che non può essere violata così come le leggi utilizzate solo in modo arbitrario e discriminatorio nei confronti dei massoni. E ricorda anche come la stessa Corte Europea dei Diritti Umani il 31.05.2007 abbia dichiarato l’illegittimità della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia per violazione degli artt. 14 e 11 della Convenzione Europea dei ditti dell’Uomo, nella parte in cui veniva richiesta agli appartenenti alla massoneria la dichiarazione di appartenenza qualora si fossero candidati a determinati incarichi di livello regionale. Il Gran Maestro Stefano Bisi