Convenzioni di Ginevra di cosa si tratta e cosa possiamo fare
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- 14 ottobre 2017 Diritti civili Editore-Criseo
Convenzioni di Ginevra di cosa si tratta e cosa possiamo fare, l'Africa si muova e risolva. La
Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra fu firmata a Ginevra il 12 agosto 1949. Insieme ad altri tre trattati, che costituiscono il
Diritto di Ginevra, è l'esito di una Conferenza Diplomatica svoltasi nella città svizzera dal 21 aprile al 12 agosto 1949 Il 12 agosto 1949 furono adotta...
Convenzioni di Ginevra di cosa si tratta e cosa possiamo fare, l'Africa si muova e risolva. La
Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra fu firmata a
Ginevra il 12 agosto
1949. Insieme ad altri tre trattati, che costituiscono il
Diritto di Ginevra, è l'esito di una Conferenza Diplomatica svoltasi nella città svizzera dal 21 aprile al 12 agosto 1949 Il 12 agosto 1949 furono adottate quattro convenzioni, destinate a sostituire tutto il corpo giuridico preesistente in materia:
I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna, Ginevra, 12 agosto 1949
II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare, Ginevra, 12 agosto 1949
III Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949
IV Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949 Se ne parla spesso delle Convenzioni di Ginevra, per cui entriamo nel capire per capire a chi si rivolgono e chi interessano. Dopo l'ultima del 1949 ci sono:
- Convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale (1949). Sostituita nel 1968 dall'analoga Convenzione di Vienna.
- Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951);
- Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua (1958);
- Protocollo relativo allo status dei rifugiati (1967);
- Convenzione su certe armi convenzionali (1980).
- La convenzione stabilisce anche quali persone non si qualificano come rifugiati, ad esempio i criminali di guerra
- "Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.
- " Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche"