RICICLAGGIO: LA GUARDIA DI FINANZA DI TORINO PERQUISISCE CONSULENTE FINANZIARIO DELLA HSBC DI LUGANO. IN CORSO DI APPROFONDIMENTO OPERAZIONI FINANZIARIE RILEVATE NELLA CD. “LISTA FALCIANI”.

RICICLAGGIO: LA GUARDIA DI FINANZA DI TORINO PERQUISISCE CONSULENTE FINANZIARIO DELLA HSBC DI LUGANO. IN CORSO DI APPROFONDIMENTO OPERAZIONI FINANZIARIE RILEVATE NELLA CD. “LISTA FALCIANI”. Nel corso della mattinata odierna, i Finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria Torino, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare di un consulente finanziario, promotore per conto della HSBC – filiale di Lugano, il quale, in concorso con altri e privo del...

RICICLAGGIO: LA GUARDIA DI FINANZA DI TORINO PERQUISISCE CONSULENTE FINANZIARIO DELLA HSBC DI LUGANO. IN CORSO DI APPROFONDIMENTO OPERAZIONI FINANZIARIE RILEVATE NELLA CD. “LISTA FALCIANI”. Nel corso della mattinata odierna, i Finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria Torino, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare di un consulente finanziario, promotore per conto della HSBC – filiale di Lugano, il quale, in concorso con altri e privo dell’abilitazione all’esercizio di attività finanziarie in Italia, avrebbe svolto, abusivamente, l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in Italia e promosso operazioni finanziarie per conto e nell’interesse della HSBC PRIVATE BANK S.A., con il principale scopo di garantire ai propri clienti di rendere difficilmente tracciabili somme di denaro provenienti da frodi fiscali. Le attività di indagine, coordinate dal Procuratore Aggiunto e dai Sostituti Procuratori della Procura della Repubblica di Torino, dott. Alberto Perduca, dott. Marco Gianoglio e dott. Vito Sandro Destito, traggono origine dall’analisi della cosiddetta “Lista Falciani 2”, acquisita mediante rogatoria internazionale. Al momento, dagli approfondimenti esperiti sono stati individuati 12 nominativi di consulenti finanziari che, privi dell’abilitazione all’esercizio di attività finanziarie in Italia, si recavano in 29 diverse città italiane (tra cui, in particolare, Milano, Varese, Brescia, Torino, Trento, Genova e Roma), ove effettuavano circa 200 incontri presso le abitazioni, gli uffici e le aziende di risparmiatori italiani. I dati acquisiti sono stati ricavati dall’esame delle decine di migliaia di “visiting reports” che costituiscono parte integrante della Lista: si tratta di strumenti di comunicazione interna alla banca, redatti nella forma di rapporti sintetici, in ottemperanza alle raccomandazioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, allo scopo di lasciare una traccia delle conversazioni tra i clienti e gli istituti bancari, nei quali erano riportati, tra l’altro, un codice di sei cifre utilizzato per riconoscere il conto bancario, il nominativo del Relation Manager, dipendente della Banca, a cui era affidata la gestione del conto, nonché il rapporto con il cliente, la data dell’incontro, la tipologia di contatto e, in ultimo, l’oggetto del colloquio. Proprio da queste informazioni è stato possibile ricostruire il modus operandi dei promotori: dopo aver raccolto dai clienti italiani le somme verosimilmente frutto di evasione fiscale, le depositavano su conti correnti anonimi presso la predetta filiale di banca e, Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE TORINO successivamente, mediante trasferimento e reintestazione di tali somme a favore di società offshore con sedi in paradisi fiscali (Panama, Lussemburgo, Liechtenstein e Isole Vergini Britanniche), sostituivano e trasferivano dette somme in modo da ostacolarne l’individuazione della provenienza delittuosa. Detta condotta, oltre a rendere difficile l’accertamento delle origini delle somme di denaro trasferite all’estero, consentiva, altresì, di eludere la normativa comunitaria che ha introdotto, con la direttiva n. 2003/48/CE del 3 giugno 2003, la tassazione del risparmio transfrontaliero (European savings directive), prevedendo l’applicazione di una ritenuta alla fonte, operata dalla banca, sugli interessi pagati ai clienti (persone fisiche) non residenti nel Paese nel quale sono depositati i fondi. Infatti, attraverso la costituzione di una società “scudo”, di proprietà del titolare del conto e nell’ambito della quale dovevano essere trasferiti i capitali detenuti all’estero, i guadagni degli investimenti finanziari sarebbero risultati di competenza della stessa e, quindi, esclusi dall’ambito di applicazione della normativa inerente al pagamento della ritenuta europea.