TORNA IL CAMBIO LIRA/EURO,Sentenza della Corte Costituzionale

Sentenza della Corte Costituzionale 216/2015 del  07/10/2015,
TORNA IL CAMBIO LIRA/EURO
Sintesi dei punti essenziali (Per il testo completo, clicca su )
1.- Premessa. La Corte Costituzionale, aveva dichiarato incostituzionale, e dunque nullo, l''art. 26 del decreto-legge 6 dic. 2011, n. 201 del Governo Monti. Il decreto aveva aveva deciso che "le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favor...

Sentenza della Corte Costituzionale 216/2015 del  07/10/2015,

TORNA IL CAMBIO LIRA/EURO

Sintesi dei punti essenziali (Per il testo completo, clicca su )

1.- Premessa. La Corte Costituzionale, aveva dichiarato incostituzionale, e dunque nullo, l''art. 26 del decreto-legge 6 dic. 2011, n. 201 del Governo Monti. Il decreto aveva aveva deciso che "le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato". Invece il diritto alla conversione sarebbe dovuto scadere il 28 febbraio 2012. 2.- Secondo la Corte, «il legislatore gode di ampia discrezionalità, con l’unico limite dell’eventuale irragionevolezza, qualora “esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso”. .... "I possessori di banconote in lire avevano la ragionevole fiducia nel mantenimento del termine fino alla sua prevista scadenza decennale, ...sia  il diritto di convertire le banconote in euro presso le filiali della Banca d’Italia"..... "Nel caso in esame non risulta operato alcun bilanciamento fra l’interesse pubblico perseguito dal legislatore e il grave sacrificio imposto ai possessori di banconote in lire, dal momento che l’incisione con effetto immediato delle posizioni consolidate di questi ultimi appare radicale e irreversibile, nel senso che la disposizione non lascia alcun termine residuo, fosse anche minimo, per la conversione. Né, d’altro canto, lo scopo perseguito imponeva un tale integrale sacrificio, visto che, come si poteva prevedere fin dall’approvazione della norma, per la maggior parte delle banconote in lire corrispondenti al controvalore versato all’entrata del bilancio dello Stato non sarebbe stata chiesta la conversione"...