Pillole fiscali di Massimo Gazzani
Pillole fiscali di Massimo Gazzani - puntata numero 226
Voce "fatture da ricevere" - Genericità - Importo rilevante - Necessità di informazioni complementari in Nota integrativa - Esclusione (Cass. 4 febbraio 2016 n. 2190) La Corte di Cassazione, nella sentenza 4.2.2016 n. 2190, in relazione ad un bilancio in forma abbreviata, ha stabilito che il principio in base al quale, se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non son...
Pillole fiscali di Massimo Gazzani - puntata numero 226
Voce "fatture da ricevere" - Genericità - Importo rilevante - Necessità di informazioni complementari in Nota integrativa - Esclusione (Cass. 4 febbraio 2016 n. 2190) La Corte di Cassazione, nella sentenza 4.2.2016 n. 2190, in relazione ad un bilancio in forma abbreviata, ha stabilito che il principio in base al quale, se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo, di cui all’art. 2423 co. 3 c.c., costituisce una clausola generale la quale, in quanto determinativa di obblighi ulteriori rispetto a quelli di legge, deve essere utilizzata in modo controllato, dandone adeguata e congrua motivazione; ovvero spiegando per quali ragioni l’osservanza delle precipue disposizioni di legge, che fissano lo standard minimo informativo, non consentano nel caso di assicurare una chiara rappresentazione del bilancio in funzione della finalità dell’adeguata informazione ai soci e ai terzi circa la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (imponendo un intervento supplementare). Nel caso di specie i giudici di merito avevano ritenuto necessario il suddetto intervento informativo aggiuntivo (in Nota integrativa) in ragione dell’entità della voce (oltre un miliardo di lire) e della genericità della postazione (fatture da ricevere). Secondo la Suprema Corte, di contro, quest’ultimo riferimento è da reputare erroneo, dal momento che il raggruppamento dei debiti sotto la voce D, in un’unica posta, rispetta il dettato normativo. Mentre l’elemento dell’entità della voce deve ritenersi in sé insufficiente ad imporre il ricorso alla clausola generale di cui all’art. 2423 co. 3 c.c. A Vostra disposizione Grazie dell'attenzione Cordialmente Massimo Gazzani Dott. Massimo Gazzani -Partner