Pillole fiscali di Massimo Gazzani,decorrenza termini di accertamento

Pillole fiscali di Massimo Gazzani - puntata numero 220
Decorrenza termini di accertamento: A fine anno, in soffitta il modello UNICO 2011
Per le omesse dichiarazioni, decade invece il modello UNICO 2010   Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione devono essere notificati gli avvisi di accertamento in tema di imposte sui redditi ed IVA, a pena di decadenza. Quindi, entro il prossim...

Pillole fiscali di Massimo Gazzani - puntata numero 220 Decorrenza termini di accertamento: A fine anno, in soffitta il modello UNICO 2011 Per le omesse dichiarazioni, decade invece il modello UNICO 2010   Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione devono essere notificati gli avvisi di accertamento in tema di imposte sui redditi ed IVA, a pena di decadenza. Quindi, entro il prossimo 31 dicembre devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2010 (modello UNICO 2011). Nel caso in cui, il contribuente avesse omesso di presentare la dichiarazione, tanto per le imposte sui redditi che per l’IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In tal caso, entro il 31 dicembre 2015 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2009 (modello UNICO 2010). Lo stesso vale per l’IRAP, in ragione dei rinvii normativi contenuti nel DLgs. . Occorre inoltre evidenziare che, in caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia per reati fiscali, i termini sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito è stato commesso. L’Agenzia delle Entrate può, quindi, notificare l’accertamento entro il 31 dicembre dell’ ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure del decimo anno successivo a quello in cui essa avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di dichiarazione omessa o nulla. In presenza di tale requisito, se la denuncia penale è stata trasmessa entro il termine ordinario per l’accertamento, al massimo il 31 dicembre 2015 vanno notificati gli accertamenti sull’anno 2006 (modello  UNICO 2007), o 2004 (modello UNICO 2005) se si tratta di omessa dichiarazione. Ove, di contro, la denuncia fosse stata presentata decorso l’ordinario termine decadenziale, vige la  disciplina transitoria esposta nel DLgs.  128/2015. In caso di dichiarazione integrativa (anche trasmessa in occasione del ravvedimento operoso), come previsto dalla L.  190/2014, i termini di decadenza sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa e non quella originaria, limitatamente agli  elementi oggetto di rettifica. Per l’Agenzia delle Entrate vale la data di spedizione dell’atto È ormai chiaro il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla consegna dell’atto all’agente notificatore o nella data di  spedizione (se la notifica avviene tramite posta): pertanto, è a tale momento che occorre riferirsi per il rispetto del termine. Pertanto, se, ad esempio, l’accertamento è ricevuto dal contribuente il 4 gennaio 2016, il termine decadenziale risulta osservato se l’atto è stato consegnato all’agente notificatore al più tardi il 31 dicembre 2015 (Cass. 10 gennaio 2014 n.  351). Si sottolinea, inoltre, che la  nullità dell’atto per mancato rispetto del termine di decadenza va inserita nel  ricorso, e non in momenti processuali successivi, ad esempio nelle memorie o in appello (Cass. 9 gennaio 2015 n.  171).   Grazie dell'attenzione Cordialmente Massimo Gazzani   Dott. Massimo Gazzani - Partner