Intervista a Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi Consulenti del lavoro
Intervista a Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi Consulenti del lavoro per Varese Press.
E’ vero che i datori di lavoro possono controllare i lavoratori anche senza accordo sindacale? Il controllo a distanza è possibile solo per particolari esigenze (organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale) e comunque con accordo sindacale o in mancanza con autorizzazione amministrativa L'autorizzazione non è necessaria s...
Intervista a Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi Consulenti del lavoro per Varese Press.
E’ vero che i datori di lavoro possono controllare i lavoratori anche senza accordo sindacale? Il controllo a distanza è possibile solo per particolari esigenze (organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale) e comunque con accordo sindacale o in mancanza con autorizzazione amministrativa L'autorizzazione non è necessaria solo per gli apparecchi e strumenti del lavoro e quelli di registrazione degli accessi e delle presenze. Sarà in questo necessaria una informativa ai laboratori e rispettare la privacy.
Sparisce la possibilità di essere reintegrati? No, non sparisce. Per gli assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, data in vigore del decreto legislativo n. 23/20’15, si può avere la reintegra, oltre ai casi di licenziamenti nulli (licenziamento orale, discriminatorio, per causa di maternità), esclusivamente in caso di licenziamenti disciplinari per insussistenza del fatto che ha giustificato il licenziamento. Rimane inoltre la reintegra per quei lavoratori, già assunti ante 7 marzo 2015, dipendenti di aziende con oltre 15 addetti, ove vige ancora l’art. 18 L. n. 300/70
E’ normale il demansionamento? Solo per modifica degli assetti organizzativi che interessano la posizione del lavoratore ovvero nei casi previsti dai contratti collettivi. Comunque a parità di retribuzione e inquadramento.
Le aziende assumono i disoccupati per avere bonus fiscali ma se poi hanno un calo degli ordinativi? Premesso che si tratta di agevolazioni contributive, si conferma la possibilità di licenziare. Le agevolazioni, di carattere contributivo non sono condizionate al mantenimento del lavoratore. L’ASPI è stata sostituita dalla NASPI, quest’ultima prevede che la durata del trattamento sia pari alla metà dei contributi versati negli ultimi 4 anni. In questo modo effettivamente il trattamento di sostegno si lega alla pregressa storia contributiva del lavoratore. in pratica chi ha versato contributi per un minor periodo avrà diritto ad una minore durata della Naspi Varese Press Giuseppe Criseo