DLgs. 139/2015 in materia bilancio (Massimo Gazzani)

Pillole fiscali di Massimo Gazzani - puntata numero 218
Novità del DLgs. 139/2015 in materia bilancio – Modifiche al Contenuto Stato patrimoniale e Conto economico
  Il DLgs. 139/2015 (c.d. decreto bilanci) ha modificato i criteri di valutazione di numerose poste di bilancio con effetti dal 1° gennaio 2016. In conseguenza di tali interventi, sono stati modificati anche gli artt. 2424 e 2425 c.c., così da recepire gli effetti sulle voci di bilancio deri...

Pillole fiscali di Massimo Gazzani - puntata numero 218 Novità del DLgs. 139/2015 in materia bilancio – Modifiche al Contenuto Stato patrimoniale e Conto economico   Il DLgs. 139/2015 (c.d. decreto bilanci) ha modificato i criteri di valutazione di numerose poste di bilancio con effetti dal 1° gennaio 2016. In conseguenza di tali interventi, sono stati modificati anche gli artt. 2424 e 2425 c.c., così da recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalle nuove disposizioni. Ci si riferisce, in particolare, alle novità che attengono ad azioni proprie, strumenti finanziari derivati, ratei e risconti, costi di ricerca e pubblicità. Oltre a quelle richiamate, il decreto ha apportato ulteriori modifiche al contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico, quali: - l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria; - l'eliminazione dei conti d’ordine; - l'introduzione di specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle). In merito al primo punto, il decreto ha eliminato la classe E), comprendente le voci “E.20 – Proventi straordinari” ed “E.21 – Oneri straordinari”, nonché il risultato intermedio “Totale delle partite straordinarie(20-21)”; conseguentemente, sono state rinumerate voci del Conto Economico. La modifica incide anche sull’informativa di bilancio eliminando, in tal caso, la disposizione contenuta nell’art. 2427 comma 1 n. 13 c.c., sull’informazioni da indicare in Nota Integrativa, in sua sostituzione si richiede di fornire indicazioni circa “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”. Per quanto concerne la eliminazione dallo Stato patrimoniale dei conti d’ordine, a tal fine, è stato abrogato l’art. 2424 comma 3, parallelamente è stato sostituito l’art. 2427 comma 1 n. 9 c.c. sull’informativa in Nota integrativa, recependo la direttiva 2013/34/UE art 16 comma 1 lettera d), dove viene stabilito che: - la Nota integrativa deve indicare “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate”; - sono distintamente indicati “gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime”. Infine, il decreto ha modificato gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico, introducendo specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle), ovvero nell’attivo dello Stato patrimoniale sono state inserite le nuove voci “B.III.1.d) - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti” e “B.III.2.d) - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”;mentre tra l’attivo circolante, sono state inserite le nuove voci “C.II.5) - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti” e “C.III.3-bis) - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”. Nel passivo di Stato patrimoniale, invece, è stata inserita la nuova voce “D.11-bis) - Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”. In riferimento invece al Conto economico, tra i proventi e gli oneri finanziari, sono state modificate le voci “C.15 - Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate”, “C.16.a - Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e  collegate, di quelli da controllanti” e “C.16.d - Proventi finanziari diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti”, richiedendo la separata indicazione anche dei proventi derivanti da imprese sorelle. Le modifiche esaminate si applicheranno, quindi, ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall’1.1.2016. Grazie dell'attenzione Cordialmente Massimo Gazzani   Dott. Massimo Gazzani - Partner