20 BUONE RAGIONI PER IL NO AL REFERENDUM
20 BUONE RAGIONI PER IL NO AL REFERENDUM 1 L’art. 138 della Costituzione prevede che il Parlamento approvi singole leggi di "revisione" della Costituzione per cui le “modifiche” che si intendono apportare debbono essere sempre limitate e riferite a singole norme, com’ è stato costantemente riconosciuto dalla dottrina. La proposta di modifica costituzionale N. 148 A e 261 Bc, approvata nelle quattro “letture” al Parlamento, non “rivede” singole norme ma modifica l’assetto costituzionale, riscr...
20 BUONE RAGIONI PER IL NO AL REFERENDUM 1 L’art. 138 della Costituzione prevede che il Parlamento approvi singole leggi di "revisione" della Costituzione per cui le “modifiche” che si intendono apportare debbono essere sempre limitate e riferite a singole norme, com’ è stato costantemente riconosciuto dalla dottrina. La proposta di modifica costituzionale N. 148 A e 261 Bc, approvata nelle quattro “letture” al Parlamento, non “rivede” singole norme ma modifica l’assetto costituzionale, riscrivendo totalmente più di 40 articoli della Costituzione. L’art. 138 non autorizza a scrivere una nuova Costituzione e in ogni caso questo compito non poteva essere attribuito ad un Parlamento eletto con un sistema elettorale riconosciuto incostituzionale dalla Corte Costituzionale che delegittima i deputati. L’ampiezza delle modifiche apportate dalla riforma sottoposta a referendum rende consistente l’obiezione relativa alla ammissibilità di un’unica votazione di approvazione di un complesso così vasto e articolato di innovazioni, sulle quali non possono non esserci valutazioni diverse e anche contrastanti. Gli stessi sostenitori del “Si” al Referendum ritengono che la riforma può essere perfezionata negli anni !e quindi qualche dubbio sulla bontà delle norme esiste! Si tratta di norme che non si ispirano a principi bene individuati ma fanno riferimento ad una generica visione semplificatrice che giustifica la formula del “nuovo Senato” e l’abolizione del CNEL, per il risparmio che si determinerebbe nel bilancio dello Stato. Ma su questo vi sono forti dubbi sul possibile risparmio. 2 L’esigenza di riformare il Senato è partita da una premessa, quella di superare il cosiddetto bicameralismo paritario, (l’approvazione delle leggi sia da parte della Camera dei Deputati che 1 del Senato) che renderebbe artificioso e lungo il processo legislativo. Nel testo approvato si prevedono tante eccezioni alla previsione di far approvare le leggi da una sola Camera, creando incertezze ed equivoci che non ci possono essere in una legge E’ stabilito che la “fiducia” al Governo è competenza solo della Camera dei Deputati e questa è l’unica norma chiara, ma si prevedono varie ipotesi che impongono ancora la doppia lettura di leggi con una valutazione discrezionale e politica demandata ai nuovi "senatori" o ai Presidenti delle Assemblee. Viene meno la ragione principale a giustificazione della “riforma” perché per superare il bicameralismo bisognava avere davvero il coraggio di abolire il Senato e attribuire alla Camera dei Deputati in maniera chiara ed esclusiva la funzione legislativa come certamente è previsto in alcuni Paesi. La riforma approvata, dunque, non elimina il Senato, e il bicameralismo tanto vituperato continuerà ad esistere su tante leggi e in maniera non precisa e non chiara. L’insieme delle norme approvate crea un ibrido certamente pericoloso. 3 Un "Senato" continuerà ad esistere con tutte le sue strutture e la sua complessa organizzazione certamente costosa con "senatori" che non rappresentano il popolo italiano ma la struttura verticistica delle Regioni, e che non hanno compiti precisi e funzioni definite. E’ facile infatti prevedere che un "Senato" formato da rappresentanti delle Regioni (con un sistema elettorale ahimè! ancora sconosciuto), porterà ad dualismo parlamentare tra le stesse 2 Regioni e lo Stato: i Senatori non eletti ma indicati dalle Regioni saranno inevitabilmente portati a difendere le "competenze concorrenti" con lo Stato e quindi a far prevalere criteri parziali e settoriali e non rigide regole costituzionali. Il Senato della Repubblica è stato creato come un mostro dalle varie teste: ha funzioni legislative; di iniziativa legislativa; di impulso legislativo (ma senza poteri deliberanti) per la conversione dei decreti legge; è destinatario di tutti i disegni di legge approvati dalla Camera, per i quali, entro termini brevissimi, può formulare proposte di modifica del testo, modifiche che la Camera può disattendere; è organo consultivo organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali e di verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Insomma il “nuovo Senato” ha funzioni addirittura più complesse di quelle attuali, ma incerte e confuse. 4 Le consistenti “modifiche” costituzionali configurano un diverso ruolo delle autonomie locali e delle Regioni, così come disciplinate dalla Carta Costituzionale, ed incidono sulla rappresentanza democratica e sulla unicità della Repubblica Parlamentare che in base all’art. 139 della Costituzione “non può essere oggetto di revisione Costituzionale”. Il nuovo "Senato", escluso dal rapporto di fiducia con il Governo, viene definito "rappresentante delle istituzioni territoriali" e ha funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri Enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l’Unione Europea". Questa impostazione confligge con quanto stabilito dall’attuale art. 5 della Costituzione ("la 3 Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali"), che non è stato modificato e dunque la mancanza da parte del nuovo "Senato" di qualsiasi rapporto fiduciario con il Governo configura in qualche modo una situazione di alterità rispetto allo Stato e incrina la sua unitarietà. Se infatti il “nuovo Senato” rappresenta le istituzioni territoriali e opera una funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costituzionali e le autonomie locali nel loro complesso, non è più integrato nell’unità dello Stato come la Costituzione prevede. La indeterminatezza delle norme e la mancanza di un preciso rapporto tra Stato, Regioni e Senato, incide dunque sul principio di unità e indivisibilità della Repubblica, per cui le autonomie locali finiscono per essere interlocutrici dello Stato in modo paritario in molti settori, ivi compresi i rapporti con la UE. Di qui una palese violazione della riforma dell’art. 139 della Costituzione con la conseguenza che le disposizioni della riforma relative al Senato non potrebbero neanche esser ammesse al 5 Il modello di riferimento a cui il legislatore italiano si è ispirato per la riforma del Senato è quello dei Länder tedeschi, ma è un riferimento improprio perché in Germania i Länder sono piccoli Stati federati con una struttura autonoma, non "enti locali" come le Regioni e i Comuni facenti parte dell’ unità dello Stato. E’ per questo che il sistema costituzionale tedesco completamente diverso non può essere preso a modello per disciplinare il complesso sistema delle autonomie italiane ed è completamente fuorviante. La realtà è che gli elettori vengono spogliati del potere di eleggere i nuovi Senatori che risulteranno espressione verticistica dei Consigli Regionali. Il meccanismo di elezione, che non si può neppure definire di secondo grado, configura una sorta di mandato indiretto da parte degli elettori che votano per i Consiglieri Regionali o Comunali che restano tali come restano 4 rappresentanti dei territori, ma diventano poi “senatori”: una doppia figura non in armonia con la funzione e il significato che la Costituzione dà degli Enti locali all’art. 5. Le nuove norme oggetto di verifica referendaria modificano radicalmente l’impianto delle Istituzioni democratiche previste dai Costituenti, alterando il principio dell’equilibrio dei poteri e non definiscono i compiti dei senatori. La riforma pretende di essere una sorta di rifondazione repubblicana ma è confusa ed incerta, e altera il rapporto tra ente locale e governo, tra periferia e centro, alterando la caratteristica peculiare del modello italiano del pluralismo istituzionale nell’ambito della unità della Repubblica 6 La Carta Costituzionale del 1948 fu scritta dai gruppi politici presenti in Parlamento che risentivano delle culture democratiche ritornate alla luce dopo il ventennio fascista e dopo conflitto mondiale; oggi invece le modifiche che determinano la sostituzione del Senato con un “Senato” con funzioni non chiare e imprecise, sono frutto della improvvisazione e anche della mancanza di partecipazione del Parlamento nel suo complesso alla scrittura di norme così impegnative, e certamente della assenza di un valido supporto della cultura costituzionale e giuridica del nostro Paese. Se non si è riusciti dal 1948 fino ad oggi a varare modifiche consistenti alla Costituzione è perché le grandi trasformazioni che si sono verificate in questi anni e le grandi contraddizioni presenti nella società non hanno consentito l’elaborazione di norme valide e condivise. I giuristi del secolo scorso ci hanno spiegato che le grandi codificazioni si possono ottenere nei periodi di pace sociale e di relativa stabilità, nei quali i valori e i costumi determinanti sono consolidati e condivisi nella società, oppure dopo particolari sconvolgimenti come i conflitti bellici che consentono di individuare un nuovo assetto di società e di Stato. 5 Nel testo costituzionale sottoposto a referendum è assente qualunque disegno e qualunque modello di Stato e società e viene soltanto esaltata la eliminazione di una classe politica dei 300 senatori con le relative indennità. Non è vero che con la Nuova Costituzione si ridurranno i costi della politica. I deputati restano 630, le spese delle province ricadranno su altri enti, il Senato rimane a gravare sul bilancio pubblico con tutto il suo apparato, anche se viene ridotto ad un club per consiglieri regionali e sindaci che passeranno a Roma uno o due giorni alla settimana. 7 Una Carta costituzionale non chiara mette in crisi la democrazia, e modifiche così ampie, e non coordinate mettono in crisi la Repubblica parlamentare. Nel caso di risultato positivo del Referendum, non avremmo né una Repubblica parlamentare né una Repubblica Presidenziale che sono i modelli ricorrenti nelle democrazie moderne: ci troveremmo di fronte ad un sistema ibrido e confuso che non esiste in nessun paese a tradizione democratica. La Repubblica Parlamentare ha le sue regole e la sua armonia attraverso norme che ne garantiscono le funzionalità e la organicità; egualmente la Repubblica Presidenziale ha le sue regole e le sue prerogative diverse ma funzionali e coerenti. È pur vero che, come osserva acutamente Mauro Calise, in un recente e approfondito studio, “nella ricostruzione delle recenti evoluzioni delle principali democrazie soprattutto atlantiche, si nota un processo” che fa sì che “anche nei sistemi parlamentari vi siano caratteristiche tipiche di un sistema presidenziale”. Ma una coerenza normativa deve pur esserci per l’armonia dell’ordinamento e la funzionalità del sistema , che invece è assente nelle norme approvate. L’attuale forma di Governo parlamentare si trasformerebbe nella forma di Governo del primo ministro. 6 8 La Costituzione del 1948 disegna una Repubblica parlamentare con le sue peculiarità, con i pesi e contrappesi che hanno determinato dal 1948 ad oggi un sostanziale equilibrio dei poteri con un Presidente della Repubblica garante dell’unità del paese. La Repubblica presidenziale che ha le sue regole peculiari e certamente democratiche, risponde ad altre logiche e presuppone un presidente eletto dal popolo. Il Presidente della Repubblica che nelle proposte di modifica viene eletto dalla Camera dei Deputati e dal Senato delle autonomie locali, con una maggioranza dei 3/5 dei votanti e non dei componenti dell’assemblea, non ha una forte legislazione che lo metta al di sopra delle parti e ha poteri ridotti perché non potrà, nei casi previsti dalla stessa Costituzione "sciogliere" il "nuovo" Senato, e vede affievolito il suo potere di rinvio alla Camera delle leggi, in quanto si scontrerebbe con la posizione dominante del Presidente del Consiglio. 7 9 La legge elettorale detta “Italicum” e già approvata dal Parlamento che attribuisce al partito che ha il maggior numero di voti un premio di maggioranza vistoso e fuori da ogni buon senso, rafforza il potere del Presidente del Consiglio il quale “risponde” appunto solo al “suo” partito in grande maggioranza nella Camera dei Deputati ma pur sempre espressione di una parte minoritaria del corpo elettorale! Il Presidente del Consiglio governa con il “suo” partito la Camera dei Deputati ed ha il “controllo” della maggioranza dei deputati del “suo” partito. La legge elettorale, che ha chiari elementi di incostituzionalità perché non rispetta la sentenza della Corte Costituzionale, se collegata alle modifiche costituzionali farà della Camera dei Deputati uno strumento del partito che vincerà le elezioni con la maggioranza relativa dei voti, acquisita in virtù dello sproporzionato premio di maggioranza. 10 8 I cittadini che invocano sempre maggiori controlli e verifiche sulla attività delle Istituzioni e dei rappresentanti, dirigenti e funzionari, si trovano di fronte a una riforma costituzionale che elimina ogni possibilità di sindacato ispettivo sostanziale e lascia il Paese al libero arbitrio del partito di maggioranza ma soprattutto del Presidente del Consiglio che la rappresenterà. La riforma nei proclami dei suoi sostenitori, serve per procedere alle innovazioni e agli adeguamenti richiesti dalle nuove esigenze di rapidità ed efficienza della vita moderna; ma dobbiamo constatare che in realtà guarda al passato e non tiene conto in alcun modo della realtà costituzionale che si è andata configurando negli ultimi sessanta anni di vita Questa considerazione vale soprattutto per quanto concerne il ruolo dei partiti che è stato il vero collante del sistema in tutto il lungo periodo di vita repubblicana, in condizioni di funzionare soprattutto attraverso l’attività di coordinamento e di raccordo che ha svolto costantemente. I partiti, come è noto, sono in crisi e quindi appare del tutto irrealistico ritenere possibile che il ruolo unificante da loro svolto possa ancora di essere valido e operare con una diversa architettura strutturale che la riforma propone. 11 Siamo tutti consapevoli della crisi della democrazia rappresentativa e dello Stato sociale e dobbiamo essere consapevoli dei pericoli che corrono le democrazie. Il prodotto complesso della sindrome presidenzialista, della liquefazione dei partiti politici nella seconda fase della 9 storia repubblicana, deriva, come dice un illustre costituzionalista Fulco Lanchester, da interessi personali di alcuni degli attori politici presenti nell’ordinamento, per cui – “è bene operare una valutazione fredda del contesto partitico in cui il meccanismo verrà ad inserirsi e dei pericoli potenziali che dallo stesso potrebbero originarsi. Il meccanismo approvato della legge elettorale, il cui successo risulta formalmente connesso con il destino della riforma costituzionale, è frutto di una situazione eccezionale, che non ha eguali in altri ordinamenti democratici stabili”. La conclusione da trarre da questo giudizio è che la riforma è una "costruzione" intorno al premier, che insieme alla riforma elettorale mette in discussione gli stessi principi e valori indicati dalla prima parte della Costituzione considerati finora immodificabili. Il Governo e per esso il Presidente del Consiglio assume poteri forti ed esclusivi senza controlli e contrappesi. 12 L’impianto della riforma si poggia essenzialmente sulla previsione di un sistema elettorale maggioritario per l’elezione della Camera dei deputati e grazie all’Italicum il rapporto tra legge costituzionale e legge elettorale è stato invertito e ne costituisce il “perno”. E’ la riforma elettorale “Italicum” approvata per prima, ad individuare il vero obiettivo del combinato “legge costituzionale – legge elettorale”, e cioè “verticalizzare il potere e gestirlo senza ostacoli e limiti da parte di nessuno, cittadini compresi” come dice giustamente L. Carlassare. Il sistema elettorale che allo stato appare implicitamente costituzionalizzato, in ogni momento potrebbe essere modificato, e in tal caso una legge elettorale comunque diversa potrebbe alterare profondamente i rapporti tra le due Camere, e il Senato privo in particolare 10 dell’elemento fiduciario nei confronti del Governo, finirebbe con l’incidere pesantemente, sulla funzionalità del sistema, per la complessità e per la varietà dei procedimenti legislativi e per le problematiche relative alle nomine di rilevanza costituzionale: attraverso il gioco delle alleanze e i rapporti tra i rappresentanti del popolo e i rappresentanti del territorio , può essere limitata la stessa capacità della Camera di garantire la funzione di indirizzo politico e di controllo ad essa esclusivamente attribuita. E’ stato giustamente osservato da Giuditta Brunelli che “si dovrebbe immaginare un Senato non organizzato per gruppi trasversali, riconducibili ad appartenenze politiche; sarebbe stato dunque opportuno definire in Costituzione le modalità di espressione del voto nell’Assemblea senatoriale prevedendo che le “delegazioni” regionali debbano manifestare una posizione unitaria scevra da logiche politico- partitiche.” e poi aggiunge: “La partecipazione a un procedimento di produzione normativa differenziata per tipologia di leggi, infatti, segue logiche e dinamiche ben diverse se la seconda camera è autenticamente rappresentativa delle autonomie territoriali oppure se, invece, è pervasa da elementi di osmosi politica con l’altro ramo del Parlamento. Si tratta, quindi, di un punto cruciale per la ricostruzione dell’intero sistema delineato dalla riforma.”. 13 La riforma costituzionale e la collegata riforma elettorale possono essere utilizzate da formazioni antisistema e da leader populisti, con conseguenze facilmente immaginabili per l’assetto democratico del nostro paese. Le nuove norme non sono coerenti con le norme non modificate della Costituzione, e questo determina una disarmonia pericolosa per la funzionalità del sistema. 11 14 La crisi dei partiti, la grave crisi della rappresentanza e la conseguente personalizzazione della leadership capace di assumere in sé il ruolo dei partiti tradizionali, giustifica in qualche modo la ricerca del potere e del controllo del governo, da parte del leader di turno. Ci troviamo dunque in presenza di un progetto messo in atto per il passaggio da un presidenzialismo di fatto e approssimativo, quale quello praticato dall’attuale Presidente del Consiglio, ad un presidenzialismo formale ma anomalo. Non si possono modificare le istituzioni in maniera pasticciata, come non si possono alterare i principi fondamentali e fondanti senza una generale e maturata condivisione. Si deve avere la consapevolezza che siamo pur sempre in una transizione che ci porterà inevitabilmente ad un nuovo ordine ed un nuovo rapporto tra la società e lo Stato e dobbiamo operare per questa finalità, senza alterare questo corso con atti che compromettono il futuro. 12 15 La realtà è che le modifiche costituzionali per le quali ci sarà il referendum non preparano il futuro, ma ripropongono un passato nel quale si è sempre immaginato da parte di tanti che l’efficienza, con un uomo solo al comando, possa garantire la stabilità. L’Italia e l’Europa ben conoscono le conseguenze di questo equivoco. 13 16 Contrastare le improvvisate modifiche costituzionali non significa essere conservatori o oscurantisti e contro le innovazioni, ma al contrario essere consapevoli che, mantenendo in piedi l’insieme delle norme che hanno garantito la democrazia e la pluralità istituzionale, si può costruire il nuovo, adeguato socialmente e giuridicamente ad una società più matura e 14 17 Il Presidente del Consiglio ha esplicitamente detto che il referendum è un test per la sua permanenza al Governo. Una siffatta dichiarazione molto pericolosa basta da sola a confermare una dose notevole di "autoritarismo" e di dispregio della dialettica costituzionale. Il processo costituente è materia del Parlamento non del Governo, il quale per il passato non ha mai "proposto" modifiche alla Costituzione né ha dato pareri su emendamenti che sarebbero stati pur sempre "di parte". Piero Calamandrei scriveva nel 1947: “Quando l’Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana”. Un principio – quello dell’estraneità del governo alla revisioni costituzionali – che è funzionale ad un regime parlamentare come il nostro, che è stato rispettato per 47 anni, (infatti quando si è discusso di riforme costituzionali i banchi del Governo sono rimasti sempre vuoti per rispetto al Parlamento), fino la tentativo di riforma costituzionale di Berlusconi (2005), che prevedeva il così detto “ premierato assoluto” bocciato dal referendum del 2006; seguito dal tentativo di riforma costituzionale del governo Letta (2013), che pretendeva, con un “crono- programma” alla mano, di derogare alle norme inderogabili dell’art. 138 della Costituzione; fino all’attuale riforma costituzionale. Non può dirsi che questa riforma fosse legittimata da quei due precedenti, perché l’una fu bocciata dal popolo, l’altra naufragò strada facendo. La riforma Renzi, come le due precedenti, è un atto di indirizzo politico di maggioranza in contrasto coi principi ricordati. “Non si possono dunque sfidare gli elettori sul piano "personale" e affermare che nel caso di voto negativo di quelle norme il Presidente del Consiglio si dimette. Il Governo se non sfiduciato ha il dovere di governare, di operare per il bene comune dei cittadini. 18 15 E’ ben chiaro che la “riforma” voluta fortemente dal Presidente del Consiglio mira ad accontentare quella parte di opinione pubblica che da tempo chiede non la "revisione" ma la modifica della nostra Repubblica Parlamentare. La "modifica" delle norme costituzionali, che, come si è visto, non sono una semplice “revisione”, insieme alla nuova legge elettorale detta Italicum già approvata consegnerebbero il Parlamento ed il Paese ad una minoranza, divenuta, per la "magia" delle modifiche, una "maggioranza fittizia, funzionale al Capo del 19 Il Presidente del Consiglio ha fatto della riforma un problema personale e ha fatto un uso scorretto della stessa Carta Costituzionale: ha stravolto i principi fondamentali della 16 Costituzione Repubblicana con norme disarticolate. E’ necessario che si costituisca una larga aggregazione trasversale per difendere, attraverso il referendum, la Repubblica Parlamentare e a ripristinare l’armonia istituzionale, come avvenne in occasione del referendum del 2006 che bocciò una riforma costituzionale in qualche modo simile, votata da una parte del Parlamento e quindi non sorretta da un un largo consenso. 20 E’ necessaria la battaglia referendaria per dire chiaramente NO a questa riforma costituzionale ed implicitamente alla legge elettorale che sarà sottoposta ad uno specifico referendum dopo la raccolta delle firme: è un dovere per ogni cittadino italiano che ha a cuore il valore della “rappresentanza democratica” in una Repubblica Parlamentare. Ettore Bonalberti Presidente A.L.E.F. (Associazione Liberi e Forti) socio co fondatore PATTO DI ORVIETO componente del comitato di presidenza nazionale dei Popolari per l'Italia Promotore del think tank:VENETO PENSA Via miranese 1/A 30171-Mestre-Venezia tel. 335 5889798
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