Coisp, vittoria del sindacato di Polizia
- /
- 21 gennaio 2017 Area Malpensa Sindacato
PUBBLICATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI VENEZIA CHE HA DATO RAGIONE AL COISP E DECRETATO LA CONDOTTA ANTISINDACALE DEL QUESTORE DI VENEZIA Il 17 gennaio u.s. il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, ha pubblicato le motivazioni della sentenza n. 760/2016 con la quale il Questore di Venezia Angelo Sanna è stato condannato per condotta antisindacale nei confronti del COISP. Il CO...
PUBBLICATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI VENEZIA CHE HA DATO RAGIONE AL COISP E DECRETATO LA CONDOTTA ANTISINDACALE DEL QUESTORE DI VENEZIA Il 17 gennaio u.s. il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, ha pubblicato le motivazioni della sentenza n. 760/2016 con la quale il Questore di Venezia Angelo Sanna è stato condannato per condotta antisindacale nei confronti del COISP. Il COISP veneziano si era visto ignorate dal predetto Questore le numerose richieste di intervento e chiarimenti relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ed era stato pertanto costretto a portare la questione in Tribunale, stante anche l’incapacità del Dipartimento di obbligare un proprio Questore (taluni si credono dei padreterno!) a rispettare le norme vigenti e le prerogative sindacali in difesa dei diritti dei Poliziotti. Il Questore, rinnegando le stesse leggi dello Stato pur di guadagnarsi una vittoria nell’aula del Tribunale, sostenuto da un’Avvocatura “dello Stato” che di certo non cura quella verità che dovrebbe perseguire “lo Stato”, si era difeso inventandosi che le funzioni di RLS (Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza) non ricadono sulle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato allorquando risultasse eletto un RLS da parte delle RSU (rappresentanza sindacale unitaria) del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno. In altre parole il predetto era arrivato a sostenere in maniera vergognosa che i diritti dei Poliziotti, per ciò che riguarda le norme statuite dal citato D. Lgs. 81/2008, potevano essere tutelati solo dai “civili”, con ciò negando qualsivoglia interesse dei Sindacati di Polizia a pretendere rispetto per la salute e sicurezza dei Poliziotti negli ambienti di lavoro. Ad una prima decisione del Tribunale, che incredibilmente dava ragione al Questore, con ciò creando le basi per delegittimare l’impegno dei Sindacati di Polizia in tutto il Paese relativamente alla normativa in argomento, grazie alla fermezza del COISP di non accogliere passivamente una sentenza che gridava allo scandalo, è poi giunta, in sede di opposizione, ad una favorevole e GIUSTA sentenza (allegata) di accoglimento delle nostre ragioni e la condanna per condotta antisindacale nei confronti del Questore Angelo Sanna. Pur avendo ottenuto giustizia, rimane l’amarezza di dover constatare che la nostra Amministrazione esprime funzionari la cui attività è caratterizzata da una estrema pochezza. Il Questore Sanna ha tenacemente posto in essere una sua personale battaglia contro il COISP e ne è uscito sconfitto. Chissà se lo vedremo altrettanto coraggioso da dimettersi dal suo incarico … visto che di certo non l’ha svolto in maniera egregia. Buon Sindacato a tutti Roma, 19 gennaio 2017 LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL COISP REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VENEZIA - sezione lavoro - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro Dott. Luigi Perina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.862/2016 Ruolo Lavoro tra COISP VENEZIA con Avv. DANELUZZI CHIARA Ricorrente e QUESTURA DI VENEZIA Con Avv.AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA convenuto OGGETTO: Art. 28 fase di opposizione Svolgimento del processo 1.Con ricorso 18/4/2016 la O.S. opponeva il decreto ex art. 28 St. Lav. del 4/4/2016 con cui il GL escludeva l’antisindacalità della condotta della Questura di Venezia, oggetto di denunzia. Il G.L. affermava: a) l’ammissibilità del ricorso per allegata violazione dei diritti di informazione Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d3e9 Sentenza n. 760/2016 pubbl. il 17/01/2017 RG n. 862/2016 b) esaminate le conclusioni di ricorso riteneva oggetto del contendere le sole questioni relative alla sicurezza del lavoro (Commissariati Mestre, Jesolo, Sala Operativa della Questura) c) le altre lamentele allegate erano prive di attuali conseguenze per la O.S., con cessazione delle attualità della condotta agli effetti dell’art. 28 St. Lav. Quanto al punto b) escludeva in materia l’obbligo di legge di informativa per le OO.SS. TERRITORIALI, che invece sussiste per la RLS nominata nell’ambito della RSU; l’informativa alle OO.SS. territoriali è dovuta se e solo se non vi è una formale nomina della RLS (nel caso di specie tale era la sig. Rossetto). Il riferimento normativo è l’art. 47 DLgs 81/08, l’art. 23 ANQ 30/7/2009 (e la circolare interpretativa). Infine il GL dava atto che le riunioni periodiche ex art. 25 co. 4 DPR 164/02 venivano effettuate (principio di non contestazione). 2. La originaria domanda riguarda la mancanza di riscontro alle istanze scritte dalla O.S. in materia di sicurezza relativi ai tre luoghi di cui al punto b) e sulla documentazione di valutazione dei rischi. 3. Nella opposizione il decreto del GL viene “attaccato” sotto vari profili: 3.1 legittimato a ottenere le informazioni era la O.S. territoriale opponente, in attesa attuativa del D.Lgs 81/08 art. 47), posto che al 2016 non è stato attuato nulla. La RSL Rossetto proveniva dai “ruoli civili” non dai ruoli della P.S. Non vi era nomina di una persona quale RSL proveniente dai “ruoli P.S.” e tali ruoli sono sindacalmente rappresentati anche dalla O.S. opponente (attesa la inattuazione della citata normativa), ex art. 23 ANQ 2009; 3.2 Per i tre luoghi in contestazione (Jesolo, Sala Operativa, Mestre) la Questura ignorava le richieste della O.S. per lungo tempo in materia di sicurezza sul lavoro; 3.3 Per le questioni diverse dalla sicurezza si riportava alle allegazioni dei punti 9, 10, 11 e richiamava le conclusioni (n. 2) relative all’art. 25 DPR 164/02 (precedute da “per l’effetto”). 4. La P.A. così si difendeva. Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d3e9 Sentenza n. 760/2016 pubbl. il 17/01/2017 RG n. 862/2016 Aderiva all’interpretazione del petitum dato dal GL (limitato ai diritto dei rappresentanti per la sicurezza, uffici Jesolo, Mestre, Centrale operativa), che escludeva l’esame di altre condotte indicate da controparte quali violazioni dall’art. 25 D.Lgs 164/02. Per altro trattavasi di fatti pregressi e cessati, di tal che ne era venuta meno l’attualità (come correttamente indicato dal GL). 4.1 Sulla legittimazione del R.L.S. ad agire ex art. 28 St. lav. Riteneva non sussistere in capo alla O.S. alcuna legittimazione , se riferito alle violazioni degli artt. 24 ANQ e 47 D.Lgs 81/08; 4.2 Gli artt. sopra citati se violati, non riguardano le condotte “antisindacali” denunziate (l’art. 24 parla di elezioni RSL, ma non per Commissariati sezionali etc; l’art. 47 D. Lgs 81/08 è relativo a elezioni RSL); da qui un vizio della causa petendi; 4.3 La controparte distingueva tra personale “civile” (rappresentato da RSL Rossetto) e di P.S. ma vi è “indivisibilità” in materia di sicurezza, laddove nello stesso ufficio operino personale civile (contrattualizzato) e di Polizia (non contrattualizzato). L’art. 24 ANQ prevede la unicità di RSL. 4.4 Il Questore non si è mai sottratto al confronto con le O.S. in materia di informazioni o rilascio documenti, di tal che la antisindacalità non sussiste. Riportava nel merito le singole questioni dei tre uffici sopra citati. Concludeva per il rigetto della opposizione. 5. Replicava la O.S.: a) il rappresentante sicurezza per i lavoratori “ruoli civili” e “ruoli P.S.” sono figure diverse, le cui funzioni vanno “rappresentate” da personale distinto nelle 2 categorie (Doc. 2 A, proveniente dal Min. Interni). Ne consegue che la O.S. è legittimata attiva in materia, posto che non vi è il rappresentante RSL dei “ruoli P.S.”; Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d3e9 Sentenza n. 760/2016 pubbl. il 17/01/2017 RG n. 862/2016 b) sia in precedenza nella Questura di Venezia, sia in altre Questure , le richieste COISP sulla sicurezza sono state sempre riscontrate e celermente, a differenza di quanto denunziato dalle O.S. (Doc. 3A – 10A); c) permane tuttora la inottemperanza all’obbligo di tempestive risposte della Questura con riferimento alle materie inerenti la sicurezza (es. Jesolo e Mestre). 6. La P.A. replicava puntualmente su ogni questione. Veniva tentata la conciliazione (riscontro/risposta entro 30 gg. da parte del Questore proposto dalla P.A. – lettera 28/11/2016 -; risposta O.S.-15 giorni) e depositati documenti la causa veniva decisa come da dispositivo. MOTIVI 7. Nella non chiarezza delle questioni (causa petendi e petitum), va confermato quanto contenuto nel decreto opposto, ossia le allegate violazioni inerenti il profilo “sicurezza” nei tre uffici di Mestre, Jesolo, Sala Operativa. Lo si ricava dalle conclusioni del ricorso della prima fase, laddove al punto 1 si chiede accertamento di fatti (mancato/ritardato riscontro alle istanze O.S. per i tre luoghi di cui sopra) e al punto 2 si esordisce con la formula “per l’effetto” dichiararsi la cessazione delle condotte, e ordinare alla PA di attenersi ai precetti legali e contrattuali in materia. Se è “per l’effetto” altro non può avere ingresso in questo processo che non abbia come “causa” i fatti avvenuti nei tre luoghi del punto 1 delle conclusioni. 8. Il GL esclude la “titolarità” di diritti informativi della O.S. (art. 25 co. 4 DPR 164/02) che spettano al RSL (sig. Rossetto) nominato nella RSU. Idem per gli obblighi ex art. 47 D.Lgs 81/08 e 23 ANQ che investono delle questioni le OO.SS. solo in assenza di RSL. Sul punto la opponente contesta e documenta la piena titolarità dei diritti da parte della O.S. COISP, posto che necessita, per la esclusione della titolarità dei diritti di informazione la elezione di 1 rappresentante per il “ruolo P.S.” come evidenziato dal Ministero (DOC 2A). Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d3e9 Sentenza n. 760/2016 pubbl. il 17/01/2017 RG n. 862/2016 Anche la locale Questura ne prende atto con lettera 8/11/2016. Dunque la O.S. ha “titolo” per chiedere informative in materia di sicurezza, e perciò vi è obbligo della P.A. di tempestiva risposta. 9. Se vi possono essere dubbi sulla tempestività delle risposte alle istanze, e alle richieste di accesso a documenti (es. Valutazione rischi) nella U.P. di Jesolo (che non ha dato riscontro dopo mesi alla richiesta di documenti inoltrata nel settembre 2015 – la Questura in novembre invece replicava nel merito ma non produceva i docc. richiesti dalla O.S.), di certo non vi sono i riscontri per i fatti della Sala operativa (14/8/2014, sollecito 27/4/2015 e 6/10/2015; 18/11/2015 – doc. 23 -). Idem pr Mestre (denuncia O.S. 3/3/2015, nessuna risposta; stessa denuncia fatta da RSL tre giorni dopo, con risposta della PA il mese dopo). A fronte di questo quadro fattuale, tenuto conto della “titolarità” della O.S. del diritto di informativa in materia di sicurezza dei lavoratori (così come per la RSL appartenente al “ruolo civile”) è abbastanza evidente che la condotta della Questura, oggettivamente (a prescindere da profili di colpa nonché dalla fondatezza o meno della posizione nel merito delle questioni sostanziali da parte della P.A. ovvero della O.S., questioni tutte opinabili e sulle quali il giudice non deve pronunciarsi in questa sede) non si inserisce in una normale dialettica inerente il conflitto sindacale (il sindacato chiede e la PA risponde alle richieste e può decidere nel merito in modo assolutamente difforme dai “desiderata” sindacali); essa condotta, consistente nell’ignorare le richiesta, ovvero nel rispondere intempestivamente, comporta uno “svilimento” della funzione e della credibilità della O.S. inascoltata (quanto a richieste documentali ovvero a interlocuzioni nella materia in esame). In ciò sta la denunziata antisindacalità della condotta della P.A. Appare al giudicante che tale pericolo sussista per gli episodi esaminati; effettivamente la “scarsa” considerazione delle richieste provenienti dalla O.S. in esame assume il connotato dell’antisindacalità. Sarebbe sufficiente per porvi rimedio che la P.A. riscontri tempestivamente le richieste (15 giorni/30 giorni; il termine minore o maggiore dovrà essere individuato Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d3e9 Sentenza n. 760/2016 pubbl. il 17/01/2017 RG n. 862/2016 tenuto conto della tempistica delle risposte date a ogni altra sigla sindacale per questioni identiche, ovvero similari a quelle di causa), a prescindere dalle decisioni concrete inerenti il merito. Spese compensate per la controvertibilità delle questioni trattate. P.Q.M. ogni altra domanda ed eccezione rigettata, 1. In accoglimento della opposizione revoca il decreto opposto 2. Accerta e dichiara la antisindacalità del comportamento della convenuta consistita nella mancanza di riscontro ovvero di tardivo riscontro alle istanze scritte della O.S. ricorrente attinenti alla sicurezza all’interno dei Commissariati di Mestre e di Jesolo ed alla Sala Operativa della Questura; 3. Per l’effetto, ordina l’immediata cessazione, con l’obbligo di fornire tempestivamente riscontro alle richieste, informazioni e documentazione richiesti dalla O.S. ricorrente ; 4. spese compensate 5.termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. Venezia, 28/12/2016 Il Giudice del Lavoro Dott. Luigi Perina