Licenziamento per scarso rendimento secondo lo studio Paserio

Licenziamento per scarso rendimento: non è desumibile dal numero elevato di sanzioni disciplinari 24 febbraio 2017 Con la sentenza n. 3855 del 14 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che il
licenziamento per scarso rendimento non è legittimato dall’elevato
numero di sanzioni disciplinari comminate al lavoratore. Come già previsto con le sentenze n. 14758/2013, n. 16472/2015 e n. 17436/2015, infatti, lo scarso rendimento non può essere di pe...

Licenziamento per scarso rendimento: non è desumibile dal numero elevato di sanzioni disciplinari 24 febbraio 2017 Con la sentenza n. 3855 del 14 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che il licenziamento per scarso rendimento non è legittimato dall’elevato numero di sanzioni disciplinari comminate al lavoratore. Come già previsto con le sentenze n. 14758/2013, n. 16472/2015 e n. 17436/2015, infatti, lo scarso rendimento non può essere di per sé dimostrato dai plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato, salvo volere ammettere una indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite. In particolare poi, nel caso degli autoferrotranvieri, la definizione di scarso rendimento nella disciplina del rapporto di lavoro è stata ricavata dalla giurisprudenza formatasi in relazione alla disciplina generale. Deve pertanto trovare applicazione il divieto, più volte affermato dalla Corte, con riguardo al procedimento disciplinare, di esercitare due volte il potere disciplinare per lo stesso fatto sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica.