Alto tradimento e attentato alla Costituzione: perché è (quasi) impossibile un “impeachment” del Presidente della Repubblica?

Ecco le ipotesi di reato e il procedimento mediante il quale il capo dello Stato potrebbe essere messo in stato d’accusa e giudicato per i propri reati.

Quando si parla di responsabilità penale del Presidente della Repubblica è per forza di cose necessario un distinguo preliminare tra atti compiuti da questo nell’esercizio delle proprie funzioni e atti compiuti al di fuori di queste. Per quanto riguarda i secondi, cioè gli atti NON compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, il Presidente è sottoposto alla coercizione penale come un qualunque cittadino e risponde quindi dei reati commessi. Soltanto valutazioni di opportunità politica potrebbero, in questo caso, evitargli di essere perseguito per il proprio illecito penale.

Il capo dello Stato non risponde invece degli atti - anche quando questi configurino quindi un’ipotesi di reato - compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, eccezion fatta per le ipotesi di alto tradimento o attentato alla Costituzione. In questo caso il Presidente è messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei propri membri. Spetterà poi alla Corte costituzionale, integrata con 16 cittadini, tratti a sorte da un elenco di 45 persone eleggibili a senatore, il compito di emettere la sentenza. In questo frangente, la Corte deve essere composta da almeno 21 giudici, di cui quelli aggregati devono costituire la maggioranza.

Difficile - o per meglio dire quasi impossibile – è tratteggiare i confini dei due reati specifici sopra menzionati e il problema ha una rilevanza fondamentale: il diritto penale infatti si caratterizza per alcuni principi che non possono essere derogati, quali la tassatività della norma e il “nullum crimen sine lege”, che sostanzialmente sta ad indicare che non vi può essere reato senza una legge che lo preveda e lo delinei in maniera sufficientemente chiara. Si ritiene comunemente che la fattispecie di alto tradimento, riferibile al Presidente della Repubblica, sia diversa e ulteriore rispetto a quella prevista dall’articolo 77 del codice penale militare di pace. A dire il vero non è nemmeno chiaro se “alto tradimento” sia un comportamento singolo e determinato o possa essere integrato da varie fattispecie criminose. Anche la sanzione penale applicabile, conseguentemente, è incerta e non specificata e ciò si pone ulteriormente in contrasto con i fondamenti e le garanzie della materia penalistica. Pur essendo cristallina invece la definizione di “Attentato contro la Costituzione dello Stato” prevista dall’art 283 del codice penale, il reato richiede che il fatto diretto a mutare la Costituzione o la forma di governo sia commesso mediante atti violenti.

In definitiva, le ipotesi di responsabilità penale del Presidente della Repubblica nell’esercizio delle proprie funzioni, appaiono di incerta definizione e difficilmente integrabili.

Giulio Maria Grisotto