Trecate:BUONO SERVIZI al LAVORO PER DISOCCUPATI
- 17 giugno 2018
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- Views 106 Sindacato e Lavoro Trecate
POSSONO PARTECIPARE LE PERSONE IN POSSESSO
DEI SEGUENTI REQUISITI
(si ricorda che
l’adesione è volontaria):
-
disoccupati,
anche privi di esperienza professionale, così come definiti dall’art. 19 del
D.Lgs. n. 150/2016, da almeno 6 mesi,
-
persone
che abbiano compiuto 30 anni;
-
residenti
o domiciliati in Piemonte;
- non
percettori di ammortizzatori sociali, anche privi di esperienza professionale;
- non percettori di
ammortizzatori sociali con contratto di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi;
Può
accedere anche chi:
-
percepisce misure di sostegno al reddito di inclusione sociale come il Sostegno
per l’Inclusione Attiva (SIA) e
Reddito di Inclusione (REI).
- svolge un lavoro da
cui derivi un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione
NON POSSONO PARTECIPARE:
- le persone che NON
hanno compiuto 30 anni, per le quali è attivo il PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI;
- le persone DISABILI,
certificate ai sensi della L. 68/99, in quanto le misure di politica attiva del
lavoro sono attivate dallo specifico FONDO REGIONALE DISABILI.
ATTIVAZIONE DI TIROCINI – MODALITA’ E CONTRIBUTI
A TITOLO DI INDENNITA’
IL
CONTRIBUTO PARI A 3 MENSILITA’ (€ 1.800) E’ RICONOSCIUTO CON LE SEGUENTI REGOLE:
- tirocini di 6 mesi a tempo pieno (da progetto
formativo) il monte ore tempo pieno è stabilito dai contratti collettivi
nazionali applicati dall’azienda ma non può, comunque, superare le 40 ore
settimanali;
-
tirocini
per i disoccupati da almeno 18 mesi e/o
che hanno compiuto 50 anni (over 50);
-
regolare
frequenza da parte del tirocinante (frequenza del 70% del monte ore orario
mensile stabilito nel progetto formativo);
- requisito del tempo
pieno mantenuto per tutto il periodo di tirocinio; nel caso di variazione
dell’impegno orario che determini il tempo parziale il contributo non sarà
ricociuto;
- durata effettiva del
tirocinio corrispondente al progetto formativo (6 mesi), se il tirocinio si
conclude prima, il contributo non verrà riconosciuto.
Il contributo è
riconosciuto unicamente per tirocini la
cui attivazione è stata autorizzata dalla Regione prima dell’avvio del
tirocinio (in data precedente alla comunicazione obbligatoria), secondo la
procedura approvata dalla Regione stessa.
Il contributo verrà
corrisposto direttamente alle imprese a conclusione del tirocinio, a fronte
della presentazione di un’apposita domanda di riconoscimento e rimborso della
quota di indennità corrisposta, nei limiti e condizioni sopra indicati.
Il tirocinante dovrà
essere assicurato da parte dell’azienda ospitante contro gli infortuni sul
lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con
una compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa dovrà comprendere anche
le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda, ma
rientranti nel progetto formativo.
Non è prevista l’attivazione di Tirocini
Interregionali e, pertanto, gli stessi non sono ammissibili a finanziamento.
PER QUALSIASI
INFORMAZIONE RIVOLGERSI:
CONVENZIONE
SPORTELLI PER IL LAVORO DI TRECATE, BORGOLAVEZZARO, CERANO, GARBAGNA NOVARESE,
NIBBIOLA, ROMENTINO, SOZZAGO, TERDOBBIATE, TORNACO E VESPOLATE
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Sportello
di TRECATE – Via F.lli Russi 6/8 – tel. 0321 776327-385 – e-mail: sportellolavoro@comune.trecate.no.it
Sedi accreditate dalla Regione Piemonte:
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Sportello
di TRECATE – tutti i giorni (escluso il mercoledì)
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Sportello
di BORGOLAVEZZARO – 1° e 3° giovedì del mese
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Sportello
di CERANO – tutti i martedì
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Sportello
di ROMENTINO – tutti i lunedì
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Sportello
di VESPOLATE – 2° e 4° giovedì del mese