Khaled Paladini, l'islamico vicino a Salvini
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- 22 luglio 2018
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- Views 98 Diritti civili Italia
Khaled Paladini
Patto tra
il Governo Italiano e
i Musulmani Italiani
(per “Musulmani Italiani” si intende i Musulmani con Cittadinanza
Italiana)
1. La
Repubblica italiana riconosce ai musulmani italiani la piena libertà di culto e
alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di
manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione. Riconosce inoltre il diritto di realizzare centri culturali,
moschee e enti di formazione religiosa e
di altro tipo, previste e consentite per ogni altra organizzazione legalmente
costituita secondo le leggi dello Stato Italiano, in ottemperanza ai dettami
della Costituzione Italiana.
2. I
musulmani italiani rinnovano espressamente il giuramento di fedeltà alla
Costituzione Italiana impegnandosi a rispettarne tutti i dettami presenti e
futuri qualora dovessero intervenire modifiche alla stessa per volontà popolare
così come dalla stessa previsto. In particolare si impegnano a rispettare la
natura democratica dello stato italiano e la sua laicità nonché a rimuovere
ogni pratica pubblica e/o privata contraria alla stessa Costituzione e alle
leggi e regolamenti conseguenti. Si impegnano inoltre a difendere le
Istituzioni e il Popolo Italiani da ogni pericolo interno ed esterno e da ogni
attentato alla sovranità nazionale e alla sua sicurezza, in particolare contro
ogni tipo di terrorismo, compreso quello cosiddetto “islamico”, nelle forme
espressamente consentite dalle relative leggi. Si impegnano inoltre a
contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica dell’Italia secondo
le proprie capacità.
3. Non
essendoci autorità civile o religiosa in grado di rappresentare legittimamente
i musulmani italiani, al fine di presentare al Governo un interlocutore
credibile e legittimato, si propone di avviare un processo democratico di
consultazione, nelle forme che si riterranno più utili e opportune, e
accreditato dallo stesso Governo, che porti i Musulmani Italiani a scegliersi i
propri rappresentanti.
4. Non
essendoci nell’Islam “ministri di culto” nel senso di persone preposte
istituzionalmente e legittimate da processi formativi e imprimatur gerarchici
come nel caso del cattolicesimo, è necessario individuare all’interno della
comunità musulmana le figure di riferimento alle quali è delegato senza alcuna
particolare formalità, che non sia l’accettazione generica e generale della
comunità in cui esse operano, il compito di guidare la comunità stessa sia
durante le preghiere sia nei sermoni oppure nella gestione amministrativa e
finanziaria dei centri culturali e delle moschee. Per quanto riguarda quest’ultima figura non
presenta particolari problemi se non quelli legati alla costituzione di
regolari associazioni democratiche, costituite secondo il codice civile e le
leggi in materia il cui rappresentante legale è facilmente individuabile
dall’Atto costitutivo. Al fine di una maggiore trasparenza di tali associazioni
i musulmani d’Italia si impegnano a utilizzare la forma dell’Atto privato
registrato con attribuzione di codice fiscale da parte dell’agenzia delle
entrate e a rendere pubblici i relativi bilanci annuali e la tracciabilità
assoluta di tutti i finanziamenti ricevuti per la costruzione e la gestione dei
centri culturali e delle moschee. In quanto invece la prima figura,
genericamente conosciuta col nome di “Imam”
si concorda quanto appresso:
a. Poiché il
termine “imam” assume accezioni diverse a seconda della tradizione islamica a
cui si fa riferimento, solo funzionalemte al presente atto si deve intendere
col termine “imam” colui che guida la preghiera e/o colui che provvede al
sermone del venerdì. Le due figure possono anche non coincidere e le due
attività possono essere svolte non solo da persone abitualmente a queste
delegate ma anche da altre persone che, avendo l’accettazione della comunità in
cui operano, possono saltuariamente attendere ad esse. Di solito ogni moschea o
luogo di preghiera ha il suo imam abituale che spesso vive nel luogo stesso.
b. Al fine
di rendere trasparente l’azione di divulgazione nelle moschee e luoghi di culto
italiani, e quindi renderle impermeabili a radicalizzazioni e a fanatismi
religiosi, e quindi evitare il rischio di reclutamento o collusione con
movimenti terroristici nazionali ed internazionali, si concorda che ogni
moschea e luogo di culto debba avere il suo imam riconoscibile e riconosciuto,
che debba essere di nazionalità italiana e quindi declamare i sermoni in lingua
italiana, debba conoscere a fondo la Costituzione Italiana e aver svolto un
attività minima di formazione, concordata e riconosciuta dallo Stato Italiano,
finalizzata all’acquisizione di una minima consapevolezza civica coerente con
l’ordinamento dello Stato Italiano. Tale formazione dovrà essere erogata dalle
organizzazione e associazioni musulmane su programmi concordati con il
Ministero dell’Interno e da professionisti musulmani esperti nelle varie
materie trattate a questo autorizzate da entrambe le parti del Patto.
c. A fronte
di tali gravosi e nuovi impegni assunti dai musulmani italiani in questo
articolo dovrà corrispondere da parte dello Stato Italiano ed in particolare
del Ministero dell’Interno l’impegno a rilasciare le necessarie autorizzazione
alla costruzione e realizzazione di moschee nel rispetto totale delle legalità
e del decoro necessario per ogni luogo di culto.