Guida in stato di ebbrezza e alcoltest.
Rivoluzionaria sentenza del Giudice di Pace di Lecce sull’ipotesi di ritiro e sospensione amministrativa della patente di guida. Il giudice ha la facoltà di valutare l'applicazione della norma al caso concreto: se non sono rilevati elementi sintomatici della guida sotto l’effetto di alcol può ritenersi che il tasso alcolemico debba essere considerato nella norma poiché in percentuale irrilevante. Restituita la patente ad uno studente trasfertista
Non c’è fine settimana che centinaia di automobilisti su tutto il territorio nazionale non vengano sanzionati per presunta guida sotto effetto di alcol. Al netto di coloro che assumono una condotta irresponsabile, per non dire criminale, per essersi messi alla guida dopo aver bevuto una miriade di drink mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri, sono moltissimi però quelli che subiscono una contestazione ingiusta con conseguente ritiro immediato della patente, perché effettivamente sobri nel proprio comportamento, anche di guida, nonostante l’etilometro abbia riportato un tasso di pochissimo al di sopra della soglia di 0,50 grammi/litro di alcol nel sangue consentita dal Codice della Strada. A rilevare queste logiche deduzioni e a porre un significativo arresto giurisprudenziale, una sentenza del Giudice di Pace di Lecce, depositata lo scorso 15 giugno, che ha annullato il verbale contestato ad un giovane studente trasfertista che si era rivolto allo “Sportello dei Diritti” ritenendo ingiusto il ritiro immediato della patente di guida ad opera dei Carabinieri e la sanzione amministrativa pecuniaria di 532 euro oltre alla decurtazione di dieci punti dal documento. Nella fattispecie, l’universitario assistito dai legali dell’associazione, tra cui l’avvocato Emanuela Toscano, con un ricorso motivato da numerose doglianze, aveva eccepito non solo di essere completamente sobrio al momento dell’accertamento, ma anche l’insussistenza di alcun indice rilevatore di guida sotto effetto di alcol, nonostante l’alcoltest effettuato dagli agenti accertatori si fosse fermato nelle due prove effettuate a 0,52 g/l nella prima e 0,55 g/l nella seconda. Circostanza questa che ha portato il magistrato onorario, nella persona dell’avvocato Luigi Piro a stabilire che al Giudice di Pace “…non è inibito l'esame della presente fattispecie il cui iter porta all'emissione del provvedimento di competenza del Prefetto. Questo Giudice ritiene che il punto di partenza per la presente decisione sia costituito dalla seconda misurazione effettuata dopo 7 minuti dalla prima e che ha indicato un tasso alcolemico pari a 0.55 g/l e vale a dire di soli 0,5 g/l superiore alla soglia di non punibilità. Sicché, proprio la spernibilità riscontrata in tale misurazione, consente di ritenere scriminato il comportamento tenuto dal ricorrente alla luce non solo e non tanto del dato borderline, ma anche sulla considerazione che l'elemento astratto con il quale il legislatore ha fissato la soglia limite per ipotesi trascurabili quale quella che ci occupa, dev'essere valutato in maniera soggettiva con discrezionalità che, per il vero, non poteva essere demandata alla responsabilità dei verbalizzanti tenuti al rispetto del dato normativo in maniera rigorosa. Non è revocabile in dubbio come spetti al Giudice valutare l'applicazione della norma al caso concreto interpretando la volontà del legislatore ed adattandola alle precipue circostanze di ogni fattispecie. In tal senso deve essere letta questa decisione con la quale si attribuisce il dovuto valore ad elementi sintomatici non rilevati e pertanto, devono ritenersi insussistenti. Solo qualora l'accertamento strumentale, si ribadisce, per situazioni da considerare al limite della soglia fissata dal legislatore, non si accompagni a verifiche di alterazioni del processo cognitivo, di quello reattivo con annebbiamento delle facoltà mentali, riflessi alterati, riduzione della capacità visiva ed altra sintomatologia comportamentale non tipizzata, può ritenersi che il tasso alcolemico debba essere ritenuto nella norma poiché presente in percentuale irrilevante. Del resto, circostanze oggettive quali età, sesso, costituzione fisica interferiscono sulla valutazione della sussistenza del supero dei limiti che si ribadisce, può essere fatta solo in ipotesi di irrilevanza quale quella che ci occupa.” Insomma, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una decisione assolutamente condivisibile tenuto conto che riguarda l’ipotesi più lieve prevista dal legislatore e che ci auguriamo venga applicata in tutti quei casi nei quali, automobilisti del tutto sobri, subiscono un ingiusto ritiro o sospensione della patente di guida, così contemperando le esigenze di sicurezza stradale con quelle non meno importanti della certezza degli accertamenti.
Lecce, 18 giugno 2018