Carte di identità in arrivo per i migranti di Via Dei Mille

Da lunedì carte di identità per gli ospiti di , ed è il primo passo che in cinque anni porta all'ottenimento della cittadinanza italiana Da domani si cominciano le prime pratiche per la concessione dei documenti ai primi migranti ospiti del discusso centro di via Dei Mille a Busto Arsizio. I primi tre profughi dovranno recarsi in via Fratelli d’Italia all’ufficio anagrafe formalizzando le prime richieste. Sulla base delle leggi viventi in questo paese i migranti “richiedenti...

Da lunedì carte di identità per gli ospiti di , ed è il primo passo che in cinque anni porta all'ottenimento della cittadinanza italiana

Da domani si cominciano le prime pratiche per la concessione dei documenti ai primi migranti ospiti del discusso centro di via Dei Mille a Busto Arsizio. I primi tre profughi dovranno recarsi in via Fratelli d’Italia all’ufficio anagrafe formalizzando le prime richieste. Sulla base delle leggi viventi in questo paese i migranti “richiedenti asilo” sia che si trovino in attesa di decisione della Commissione sia nella fase successiva di ricorso giurisdizionale hanno tutti il diritto ad una iscrizione anagrafica che è un prerequisito per la concessione del documento di identità. L’art 26 della Convenzione di Ginevra (28 luglio 1951 recepita in Italia nel 1954) prevede che “ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di sciogliervi il loro luogo di residenza». L’articolo 27 obbliga gli Stati a rilasciare documenti d’identità «a tutti i rifugiati che risiedono sul territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido». L’art.1 della  Convenzione di Ginevra definisce rifugiato «chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra». In generale la giurisprudenza ritiene che il diritto all’iscrizione anagrafica sia un diritto soggettivo di uno straniero regolarmente soggiornante immediatamente esigibile e che non comporta alcuna valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ad eccezione dei poteri di verifica disciplinati dalla legge. Una volta ottenuta l’iscrizione anagrafica (oltre al rilascio della carta di identità) i migranti possono esercitare importanti diritti fondamentali. Essi possono accedere all’assistenza sociale o ad eventuali sussidi o contributi da parte del Comune, partecipare a bandi per l’assegnazione di un alloggio, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, partecipare all’amministrazione locale (secondo quanto prevedono gli statuti comunali), presentare determinate dichiarazioni all’Ufficiale di Stato civile in materia di cittadinanza, ed anche chiedere il conseguimento della patente di guida o la conversione di una patente di guida estera. Va comunque rilevato che la mancata iscrizione anagrafica non preclude l’esercizio di diritti fondamentali, come il diritto allo studio dei minori e il diritto alle cure sanitarie. Il passo successivo, ovviamente, è la richiesta di cittadinanza. Questo è il caso della cittadinanza «per residenza» (perché consiste nella concessione, mediante atto pubblico, della cittadinanza allo straniero che abbia avuto nel paese un determinato periodo di residenza legale) e interessa maggiormente proprio i beneficiari di protezione internazionale. Ai rifugiati sono richiesti 5 anni di residenza legale invece dei 10 richiesti agli stranieri regolarmente soggiornanti. La residenza richiesta, tra l’altro, non coincide con l’iscrizione anagrafica ma con la dimora effettiva. Quindi, di fatto, calcolando i tempi che partono dall’arrivo in un centro di prima accoglienza + il tempo che passa tra la presentazione della domanda di riconoscimento dello stato di rifugiato alla risposta della commissione + il tempo che passa tra la presentazione dei ricorsi giurisdizionali alla decisione della magistratura = cinque anni = tutti quelli che sbarcano in Italia hanno diritto ad ottenere la cittadinanza. Busto Arsizio 30 luglio 2017 Fabrizio Sbardella