FDI riammessa,vedi sentenza

"È la vittoria degli elettori e della democrazia sulla burocrazia - ha dichiarato De Corato all'ANSA - Chi mi voleva far fuori senza nemmeno giocare la partita rimarrà deluso" HOME Torna alla pagina precedente N. 01979/2016REG.PROV.COLL. N. 03764/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3764 del 2016, proposto dai signori Riccardo De Co...

"È la vittoria degli elettori e della democrazia sulla burocrazia - ha dichiarato De Corato all'ANSA - Chi mi voleva far fuori senza nemmeno giocare la partita rimarrà deluso" HOME Torna alla pagina precedente N. 01979/2016REG.PROV.COLL. N. 03764/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3764 del 2016, proposto dai signori Riccardo De Corato, Osnato Marco, Frassinetti Paola, Cadeo Maurizio, Alibrandi Salvatore, Anselmi Caterina, Bianchi Alessandra, Borelli Patrizia Alberta Maria, Cacucci Maira, Cernuschi Maurizio, Chiaramonte Girolamo, Chiusa Tiziana, Costa Tommaso, Crepaldi Adriano, D'Addona Mara, Dalcerri Maddalena Isabella, D'Ambrosio Virginia, Dessì Cristian, Dibisceglie Daniel, Faltas Magdi, La Bollita Antonio, Leonardi Arianna, Leone Davide, Masini Andrea, Minguzzi Ruggero Livio, Ormeni Revina, Paglietti Carlo, Pasquinucci Eugenio Luca Massimiliano, Pavel Irina, Perotta Carmine, Pilati Andrea, Pili Annalisa, Potukian Andrea, Prono Lavinia, Rendrini Alessandra, Sambataro Velia, Sasvari Eva, Spadavecchia Gaetano, Spandre Luca, Tagli Simona, Toscano Cosimo, Ungaro Gabriella, Volontè Alberto, Volpicelli Romeo, Gamba Pierfrancesco Emilio Romano, Stornaiuolo Giovanni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ignazio La Russa, Maurizio Boifava e Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Saverio Marini in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48; contro La Commissione Elettorale Circondariale di Milano, il Comune di Milano; l’U.T.G. - Prefettura di Milano ed il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; nei confronti di Il signor Marco Luigi Di Tolle; per la riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia, Sede di Milano, Sez. III, n. 932/2016, resa tra le parti, concernente la ricusazione della lista elettorale «Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale - Giorgia Meloni per Parisi Sindaco», alle elezioni comunali al Comune di Milano del 5 giugno 2016; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Milano e del Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella udienza pubblica del giorno 16 maggio 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli Avvocati Ignazio La Russa, Maurizio Boifava e Francesco Saverio Marini e gli Avvocati dello Stato Mario Antonio Scino e Danilo Del Gaizo; 1. Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso n. 1052 del 2016 proposto dagli odierni appellanti avverso il provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Milano di cui al verbale n. 6 del 7 maggio 2016, che ha disposto, con riferimento all'elezione del Consiglio comunale di Milano indetta per il giorno 5 giugno 2016, di ricusare la lista denominata «Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale – Giorgia Meloni per Parisi Sindaco» e avverso il provvedimento di cui al verbale della medesima Commissione Elettorale n. 9 del 9 maggio 2016, di conferma della predetta determinazione. I provvedimenti impugnati sono stati adottati sulla base del duplice rilievo del mancato deposito, entro il termine di presentazione delle liste, delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 12 del d.lgs n. 235/2012 e della non sanabilità di tale carenza. 2. L’appello risulta fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono. 3. Preliminarmente, devono ribadirsi i principi, condivisi dal Collegio, enunciati con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 9 maggio 2014, n. 2389, in ordine alla natura perentoria del termine per il deposito delle dichiarazioni in questione, alla non presentabilità delle stesse entro il termine per l’ammissione delle liste e alla non praticabilità del soccorso istruttorio, a fronte della mancanza originaria delle attestazioni considerate. 4. Nella peculiare fattispecie controversa, nondimeno, i presentatori della lista sono stati ‘indotti in errore’, circa la regolarità degli adempimenti prescritti, dal comportamento tenuto dalla stessa amministrazione e, in particolare, dall’adozione della nota in data 7 maggio 2016, con cui il segretario comunale di Milano ha attestato la completezza della documentazione depositata e la presenza, in essa, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità. L’affidamento così ingenerato negli appellanti deve ritenersi meritevole di tutela per la provenienza qualificata della suddetta attestazione (e ciò anche a voler prescindere dalla sua catalogazione come atto pubblico idoneo a fare fede fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute), in quanto formata dall’autorità incaricata di controllare la completezza della documentazione depositata e di segnalare eventuali carenze. La medesima ricevuta, formalizzata ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del d.P.R. n.570 del 1960, ha, quindi, concorso a consolidare l’erroneo convincimento circa il rispetto della normativa di riferimento, con conseguente scusabilità dell’inosservanza sanzionata con la ricusazione della lista. 5. Sotto altro profilo, l’errore in cui sono incorsi gli appellanti deve ritenersi scusabile anche in ragione del rilievo che, nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature al Consiglio di Municipio del Comune di Milano, l’attestazione dell’assenza delle cause di incandidabilità risulta presentata (come si ricava dallo stesso provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, là dove si dà atto che per 17 candidati al consiglio comunale le dichiarazioni in questione erano ricavabili dalle contestuali candidature al Consiglio di Municipio) e che, quindi, il suo mancato deposito nel procedimento in oggetto resta ascrivibile a un’incolpevole condotta nella compilazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature (nelle quali quella sull’assenza delle cause di incandidabilità avrebbe dovuto essere compresa). 6. In coerenza con i rilievi appena formulati, il mancato rispetto del termine risulta, in definitiva, addebitabile ad un concorso causale determinante dell’amministrazione, posto che, qualora il segretario comunale avesse correttamente rilevato le carenze contestate, i presentatori della lista avrebbero potuto tempestivamente integrare la documentazione, evitando la conseguente esclusione. 7. A fronte della descritta situazione di fatto, la Commissione – avendo gli interessati prodotto le dichiarazioni sostitutive mancanti il giorno successivo (8 maggio 2016) a quello della presentazione delle liste – avrebbe dovuto riesaminare l’iniziale ricusazione della lista ed ammetterla alla competizione elettorale, nel doveroso esercizio dei poteri attribuitile dall’art. 33, ultimo comma, d.P.R. cit. Tale ultima disposizione dev’essere letta, interpretata ed applicata (in coerenza con i principi affermati dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n.23 del 1999) come espressiva della regola generale per cui, a fronte della tempestiva presentazione delle liste, l’integrazione delle carenze riscontrate deve intendersi consentita, entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, nelle (sole) ipotesi in cui si tratti di rettificazioni o regolarizzazioni di documentazione originariamente prodotta o del completamento di adempimenti sulla cui iniziale correttezza la stessa Amministrazione ha ingenerato un affidamento meritevole di tutela (come nella fattispecie in esame). Ogni esegesi riduttiva della portata precettiva della disposizione richiamata (art. 33, ultimo comma, del d.P.R. cit.) dev’essere rifiutata in quanto finirebbe per vanificarne qualsivoglia utilità e per precludere l’attivazione dei relativi poteri istruttori (si ripete: entro il termine perentorio ivi stabilito), pur a fronte di situazioni (quale quella in esame) in cui l’integrazione documentale soddisfi l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle elezioni ed alla più completa acquisizione documentale (ma senza ledere le esigenze di una ordinata e trasparente amministrazione del procedimento di presentazione delle liste). 9. La soluzione appena indicata si rivela, in definitiva, come quella più rispettosa, al contempo, del principio del favor partecipationis, inteso come ineludibile declinazione dell’effettiva garanzia di esercizio dei diritti politici costituzionalmente garantiti, e degli interessi pubblici sottesi alla normativa di riferimento, restando, comunque, salvaguardata l’acquisizione delle dichiarazioni sull’assenza delle cause di incandidabilità (che, nella fattispecie, non risulta contestata) entro il termine normativamente stabilito per le definitive determinazioni in ordine all’ammissione delle liste (e, quindi, senza alcun nocumento per i principi di celerità e certezza del procedimento elettorale). 10. In definitiva, l’appello dev’essere accolto, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado ed ammissione della lista ricorrente alle elezioni comunali di Milano. La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 3764 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della decisione appellata, ammette la lista ricorrente alle elezioni comunali di Milano e compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati: Luigi Maruotti, Presidente Carlo Deodato, Consigliere, Estensore Silvestro Maria Russo, Consigliere Vincenzo Lopilato, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/05/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) © 2014 - giustizia-amministrativa.it Guida al sitoMappa del sitoAccessibilitàRegole di accessoInformativa privacyCondizioni di utilizzo
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