Auto elettriche, stanziati 72 milioni per le colonnine di ricarica

Alla Lombardia saranno destinate risorse per complessivi 18,7 milioni di euro.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e le regioni, adottato sulla base delle indicazioni fornite lo scorso anno dal Cipe, prende avvio il programma per l’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche.

A copertura degli interventi programmati sono stati destinati in totale 72,2 milioni di euro, ai quali il Ministero delle Infrastrutture offrirà un co-finanziamento complessivo pari a 27,7 milioni di euro.

Le risorse saranno erogate alle regioni e alle province autonome, che le utilizzeranno per la realizzazione del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, adottato con il Dpcm 26 settembre 2014, che ha attuato contenuti del Decreto sviluppo (Legge 134/2012). Regioni e Province Autonome potranno poi coinvolgere altri Enti locali o soggetti privati per la realizzazione degli interventi.

La Lombardia si è aggiudicata il maggior numero di risorse. A fronte di interventi previsti per 14,4 milioni di euro, mentre il Ministero delle Infrastrutture erogherà un co-finanziamento pari a 4,3 milioni.

Punti dell'accordo e cosa può essere finanziato

Il valore complessivo dell’acquisto e installazione non può essere inferiore al 70% del valore complessivo del progetto.

L’accordo di programma tra Ministero e Regioni ammette a finanziamento le seguenti voci:

  • redazione del programma della mobilità elettrica,
  • progettazione dei siti di ricarica, acquisto e installazione degli impianti (comprensivo delle opere necessarie alla messa in opera),
  • campagna di comunicazione mirata all’informazione all’utenza sul servizio offerto.

I progetti presentati da regioni e province autonome devono garantire che la quota di cofinanziamento legata dell’intero intervento sia:

  • uguale o minore al 35% del valore del progetto per le azioni legate allo sviluppo di impianti che utilizzano una ricarica di tipo lenta/accelerata (gli impianti di ricarica devono garantire che almeno una presa garantisca l’erogazione di una potenza di 22 kW ovvero che l’unica presa garantisca l’erogazione di una potenza di 22 kW);
  • uguale o minore al 50% del valore del progetto per le azioni legate allo sviluppo di impianti che utilizzano una ricarica di tipo veloce o per la ricarica di tipo domestica.
  • I progetti devono inoltre garantire l’interoperabilità dei punti di ricarica.

L’accordo impegna le regioni e le province autonome a comunicare tempestivamente almeno le seguenti informazioni:

  • localizzazione (latitudine e longitudine) dell’impianto,
  • tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e),
  • sistema di accesso, potenza massima erogabile in relazione alla disponibilità di potenza fornita all’allaccio,
  • disponibilità (libera, previo riconoscimento, ecc. – 24/24, orari ufficio, ecc.) e proprietario dell’infrastruttura.

In caso di variazioni nella fase di realizzazione, i dati devono essere nuovamente trasmessi al Ministero, in caso contrario sono previsti tagli agli importi assegnati fino al 10%.