cambio normative sulla fatturazione dei conguagli

L'approvazione definitiva della manovra di bilancio 2018 segna l'addio definitivo per legge alle maxibollette di luce, acqua e gas e l'approvazione delle modifiche in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici che si prescriveranno in due anni. Sarà l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a occuparsi della definizione delle misure in materia di tempi...

L'approvazione definitiva della manovra di bilancio 2018 segna l'addio definitivo per legge alle maxibollette di luce, acqua e gas e l'approvazione delle modifiche in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici che si prescriveranno in due anni. Sarà l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a occuparsi della definizione delle misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto. La manovra introduce il diritto dell'utente alla sospensione dei pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, nel caso in cui siano state emesse fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni. In particolare, il venditore/distributore avrà l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento e dopo l'esito della verifica sulla legittimità della condotta dell'operatore, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Le disposizioni introdotte dalla legge si applicheranno, come esplicitato all'interno dello stesso provvedimento, alle sole fatture la cui scadenza è successiva:
  • per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;

  • per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

  • per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

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