Caso derivati MEF: Corte dei Conti dichiara il difetto di giurisdizione su domanda risarcitoria da 2,7 miliardi nei confronti di Morgan Stanley
Gli studi Freshfields Bruckhaus Deringer, BonelliErede e Lipani Catricalà & Partners hanno assistito Morgan Stanley nel procedimento.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio – con la sentenza n. 346 del 15 giugno 2018 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno per 2.760.739.612,49 di euro formulata dalla Procura Regionale nei confronti di Morgan Stanley e di altri soggetti convenuti con riferimento alla sottoscrizione con la Repubblica Italiana di alcuni prodotti finanziari derivati ed all’operazione di ristrutturazione contrattuale degli stessi prodotti avvenuta tra il 2011 ed il 2012.
La sentenza ha affermato principi molto rilevanti in merito al perimetro della giurisdizione contabile, alle condizioni necessarie per la configurabilità di un rapporto di servizio ed ai limiti di sindacato sulle scelte altamente discrezionali dell’Amministrazione.
In particolare, con riguardo alla posizione della Banca, la Corte ha escluso la sussistenza di giurisdizione contabile sulla base di un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, muovendo dalla causa petendi della domanda, la Corte ha rilevato che l’azione di risarcimento del danno si fonda su fatti e comportamenti precontrattuali e contrattuali della Banca; se, tuttavia, la condotta ipoteticamente causativa di danno viene posta in essere nella qualità di controparte contrattuale, il rapporto tra le parti resta regolato dalla disciplina privatistico – negoziale, dovendo escludersi la possibilità di inserimento della Banca nell’apparato organizzativo pubblico e la conseguente instaurazione di un rapporto di servizio suscettibile di essere attratto nei confini della giurisdizione contabile.
In secondo luogo, con specifico riferimento alle caratteristiche del rapporto tra Morgan Stanley e Repubblica Italiana, la Corte ha escluso la configurabilità di un rapporto di servizio anche alla luce della particolare competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella materia della gestione del debito pubblico e della relativa qualificazione come controparte qualificata, dalla quale discende una posizione di assoluta parità con la Banca. La tipologia di attività svolta da Morgan Stanley nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha concluso la Corte, deve pertanto essere qualificata come rapporto tra soggetti “competenti”, nell’ambito del quale ciascuno di essi risultava perfettamente in grado di valutare autonomamente gli effetti delle operazioni da realizzare.
Da ultimo, la Corte ha escluso, in ogni caso, la sindacabilità nel merito delle valutazioni che hanno condotto il Ministero dell’Economia e delle Finanze a sottoscrivere i prodotti finanziari derivati oggetto della domanda risarcitoria, chiarendo che una valutazione ex ante di tale scelta non può evidenziare alcuna censura in termini di illiceità o di manifesta irragionevolezza.
Morgan Stanley è stata assistita dagli Studi Freshfields Bruckhaus Deringer, con un team composto dagli Avv.ti Enrico Castellani, Eugenio Pizzetti e Stefania Guarino; da BonelliErede con un team composto dagli Avv.ti Massimiliano Danusso, Francesca Marchetti ed Ettore Frustaci; e dallo studio Lipani Catricalà & Partners con un team composto dall’Avv. Prof. Antonio Catricalà e dall’Avv. Fabio Baglivo.