Consip vince anche al Consiglio di Stato contro Romeo Gestioni per il bando di Gara FM4

Il Consiglio di Stato, aderendo integralmente alla tesi formulate in difesa di Consip, dallo Studio Lipani Catricalà & Partners, ha respinto i ricorsi in appello, riconoscendo la piena legittimità dell’operato amministrativo.

Lo Studio legale Lipani Catricalà & Partners ha assistito con successo Consip S.p.A. innanzi al Consiglio di Stato, il quale, confermando la sentenza di primo grado, ha stabilito in via definitiva la correttezza dell’operato di Consip S.p.A. nell’esclusione della Romeo Gestioni e del Consorzio Romeo dalla gara, del valore di oltre un miliardo di euro, per l’affidamento dei servizi integrati, gestionali e operativi, da eseguirsi presso immobili adibiti prevalentemente a uso ufficio, in uso a pubbliche amministrazioni (c.d. Gara FM4).

L’esclusione del Gruppo Romeo, anche da altre procedure di gara sempre indette da Consip, era stata disposta dalla Centrale Acquisti dello Stato a seguito della valutazione, da parte di quest’ultima, di quanto emerso nel corso della indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Roma a carico di Alfredo Romeo.

All’esito di dette indagini, è stata ipotizzata la commissione di gravi reati contro la pubblica amministrazione legati al tentativo dello stesso Alfredo Romeo – che controlla indirettamente la Romeo Gestioni ed il Consorzio Romeo – di ottenere informazioni (non pubbliche) relative alla Gara FM4 al fine di trarne vantaggio a capito degli altri concorrenti, così violando le regole del codice deontologico di Consip e, soprattutto, i principi di libera concorrenza e parità di trattamento negli appalti pubblici. La Romeo Gestioni e il Consorzio Romeo avevano impugnato la suddetta esclusione dalla Gara FM4 avanti al TAR Lazio che, tuttavia, aveva rigettato il ricorso.

Il Consiglio di Stato (con la sentenza del 17 settembre 2018 n. 5424), aderendo integralmente alla tesi formulate in difesa di Consip, dallo Studio Lipani Catricalà & Partners, con il patrocinio di Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Anna Mazzoncini, ha respinto i ricorsi in appello, riconoscendo la piena legittimità dell’operato amministrativo.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che, sulla base delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, l’illecito concorrenziale contestato al concorrente è riconducibile al “grave errore professionale” – senza che da ciò derivi, come asserito dalle appellanti, una surrettizia commistione tra la cause di esclusione – la cui nozione deve infatti ritenersi comprensiva di qualsiasi comportamento scorretto idoneo ad incidere sulla credibilità professionale dell’operatore e, dunque, non solo delle condotte “tecnicamente caratterizzate da (grave) negligenza adempitiva”, come nell’inadempimento del contratto già concluso, ma anche di quelle “più comprensivamente ispirate a mala fede (di suo idonea ad operare anche nella fase formativa del contratto in fieri e parimenti, se non maiori causa, espressive di complessiva inaffidabilità morale del concorrente …)”.

Pertanto, il Giudice Amministrativo, innovando il principio fino ad oggi applicato, ha ritenuto che Consip abbia plausibilmente e motivatamente operato laddove ha considerato che, nella fattispecie in esame, l’acquisizione (o il tentativo di acquisizione) di informazioni riservate relative alle gare pubbliche da parte di un concorrente integrasse una condotta professionale gravemente scorretta, in quanto oggettivamente idonea ad acquisire un vantaggio competitivo in modo illecito e, quindi, idonea ad alterare lo svolgimento della competizione concorsuale, anche laddove riconducibile, in caso di società, ai comportamenti dei suoi soci, pur protetti da schermi societari intermedi.

Il Consiglio di Stato ha altresì definitivamente chiarito la portata delle misure c.d. di self cleaning disposte nei confronti del concorrente, evidenziando – anche in questo caso, in linea con le argomentazioni articolate dalla difesa della Stazione appaltante – che tali misure, consistenti nel sostegno e monitoraggio dell’impresa, nell’ottica della “prospettica sterilizzazione delle misure interdittive penali, al fine di prevenire ed evitare l’estromissione dell’impresa dal mercato”, non possono che operare pro futuro, “senza poter impedire l’operatività della clausola di estromissione dalla procedura”.

Dalla pronuncia del Consiglio di Stato deriveranno conseguenze importanti sia, in generale, sugli obblighi di comportamento degli operatori economici che partecipano alle gare pubbliche sia, in particolare, su altri contenziosi avviati innanzi al TAR Lazio dalla Romeo Gestioni e dal Consorzio Romeo per esclusioni già disposte in altre gare indette da Consip: contenziosi la cui trattazione era stata più volte rinviata in attesa della decisione del giudice di appello.