Trust,Agevolazioni fiscali:Novità del Ddl. 2322 in materia di persone con disabilità grave

StudioGazzani Pillole fiscali di Massimo Gazzani - puntata numero 227 Trust - Agevolazioni fiscali - Novità del Ddl. 2322 in materia di persone con disabilità grave Il Ddl 2322, in materia di persone con disabilità grave, contiene una disposizione in materia di trust che potrebbe contribuire a dimostrare come l'istituto del trust, finora ignorato dalla normativa italiana (ad eccezione della disciplina tributaria), possa essere utilizzato anche per scopi leciti e nobili e non solo in frode all...

StudioGazzani Pillole fiscali di Massimo Gazzani - puntata numero 227 Trust - Agevolazioni fiscali - Novità del Ddl. 2322 in materia di persone con disabilità grave Il Ddl 2322, in materia di persone con disabilità grave, contiene una disposizione in materia di trust che potrebbe contribuire a dimostrare come l'istituto del trust, finora ignorato dalla normativa italiana (ad eccezione della disciplina tributaria), possa essere utilizzato anche per scopi leciti e nobili e non solo in frode alla legge. Il Ddl 2322 fa riferimento, infatti, ai trust istituiti "in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità" di cui all'art. 4 della L. 5.2.92 n. 104 che abbiano, come finalità esclusiva, espressamente indicata in atto, l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito. I trust in questione, da stipulare con atto pubblico, devono: - identificare in modo chiaro e univoco i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; - descrivere le funzionalità ed i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito; - indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni dei soggetti con disabilità beneficiari; - individuare gli obblighi del trustee con riguardo al progetto di vita ed agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità beneficiarie; - stabilire che gli esclusivi beneficiari del trust sono le persone con disabilità grave; - indicare obblighi e modalità di rendicontazione a carico del trustee; - individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni del trustee; - stabilire il termine finale di durata del trust nella data della morte del soggetto disabile. In presenza di queste caratteristiche, il trust godrà di importanti vantaggi fiscali, atteso che, secondo il disegno di legge: - l'atto di apporto di beni al trust sarà esente da imposta sulle successioni e donazioni; - nel caso di trasferimento di beni e diritti al trust, con atti onerosi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute in misura fissa. Lo Studio Gazzani e Gtrust è a Vostra disposizione per mettere a Vostra disposizione la Nostra Esperienza. Grazie Cordialmente Massimo Gazzani Dr Massimo Gazzani - Partner